Tribunale Bari, Sez. III, 09/09/2014, n. 4004
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di sanzioni amministrative, per infrazioni al CdS, a norma dell'art. 201 CdS è previsto che il verbale contenga gli estremi precisi e dettagliati della violazione mentre, l'art. 383 del Regolamento di Esecuzione del CdS impone di indicare la località ove la violazione è stata commessa. Tali prescrizioni sono finalizzate a garantire il diritto al contraddittorio con il trasgressore, garantendogli il diritto di difesa e la possibilità di verificare che nel luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione del divieto di sosta, per esempio, il segnale relativo non sussisteva ovvero non risultava segnalato.
Testo della sentenza
In tema di sanzioni amministrative, per infrazioni al CdS, a norma dell'art. 201 CdS è previsto che il verbale contenga gli estremi precisi e dettagliati della violazione mentre, l'art. 383 del Regolamento di Esecuzione del CdS impone di indicare la località ove la violazione è stata commessa. Tali prescrizioni sono finalizzate a garantire il diritto al contraddittorio con il trasgressore, garantendogli il diritto di difesa e la possibilità di verificare che nel luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione del divieto di sosta, per esempio, il segnale relativo non sussisteva ovvero non risultava segnalato.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Quando viene accertata una violazione del Codice della Strada, l'agente deve contestarla immediatamente al trasgressore e redige un verbale con la descrizione dei fatti, i dati identificativi e la targa del veicolo. Il trasgressore ha diritto di ricevere una copia del verbale, dove possono essere inserite anche le sue dichiarazioni. Questa procedura garantisce trasparenza e consente al violatore di conoscere gli elementi della contestazione per valutare un eventuale ricorso.
Articolo 201
La legge disciplina i tempi e le modalità di notificazione dei verbali di violazione stradale: se non contestata immediatamente, deve essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore o al proprietario del veicolo. In determinati casi (eccesso di velocità, rosso al semaforo, sorpasso vietato, rilevamenti automatici) la contestazione immediata non è obbligatoria. Se la notificazione non avviene entro i termini previsti, l'obbligo di pagamento si estingue completamente.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 13/05/2014) 10/06/2014, n. 13037
Per invalidare una multa stradale, il verbale deve contenere informazioni essenziali: giorno, ora, tipo di infrazione, dati del veicolo (tipo e targa) e luogo del fatto. La sentenza chiarisce che non è obbligatorio indicare dettagli ulteriori come il numero civico o l'esatta posizione del semaforo, purché le informazioni principali consentano al trasgressore di difendersi adeguatamente. Questo principio è rilevante per chi ricorre: se il verbale manca dei dati basilari, la multa può essere annullata.