Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/02/2016, n. 3939
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di circolazione stradale, la segnaletica contenente divieti ed obblighi vincola tutti gli utenti della strada, in applicazione delle regole di normale prudenza, anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento; tuttavia, per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione veicolare, è necessario un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, sicché, in tale evenienza, l'obbligatorietà della prescrizione del divieto (nella specie, di sorpasso in una zona determinata) resta condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della stessa.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo C.T.M., in proprio e quale legale rappresentante della società "La Falegnameria di C.T. & C. sas", proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 dinanzi al Giudice di Pace di Bassano del Grappa, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2007/1450/Area 3/Dep. della Prefettura di Vicenza, irrogata per violazione dell'art. 6 C.d.S., commi 4 e 14. La condotta contravvenzionata consisteva, in particolare, nella manovra di sorpasso di un ciclomotore compiuta sulla Strada Provinciale (OMISSIS), in comune di Bassano del Grappa, svincolo (OMISSIS), dal conducente di un autocarro di proprietà de La Falegnameria di C.T. & C. sas, nonostante il divieto di tale manovra imposto dalla segnaletica stradale. Il giudice di pace adito, con sentenza n. 96 del 2009, rigettava l'opposizione. Veniva proposto appello da C.T., ma il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 146/2011 del 18 gennaio 2011, rigettava il gravame. Il giudice d'appello, per quanto qui rilevi, escludeva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, circa il dedotto profilo dell'inesistenza di un provvedimento amministrativo impositivo del divieto ex art. 6 C.d.S., comma 14, ritenendo tale provvedimento implicito nel segnale di divieto di sorpasso installato sul luogo della contestata infrazione. Quanto poi all'interpretazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 116, comma 1, (recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), dove si spiega che il segnale di divieto di sorpasso implica "il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua", il Tribunale di Venezia osservava che tale divieto venisse così escluso per il superamento di ciclomotori, sempre però restandosi all'interno della propria semicarreggiata di marcia, laddove era accertato che l'autocarro avesse invaso l'opposta semicarreggiata. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi C.T.M.. Resistono con controricorso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Venezia. Veniva inizialmente fissata l'adunanza per il giorno 19 marzo 2013 ai fini della decisione in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis c.p.c., ma, con ordinanza del 4 agosto 2015, la causa era rinviata alla pubblica udienza. Motivi della decisione Con i motivi da uno a tre, il ricorrente deduce il vizio di contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la risoluzione del giudizio, quale, in particolare, l'effettiva esistenza di un provvedimento amministrativo, reso dall'Ente proprietario della strada, di imposizione del divieto di sorpasso, poi tradottosi nel segnale apposto sul luogo della contravvenzione opposta. La documentazione prodotta dall'opponente, proveniente dalla Provincia di Vicenza e dall'Anas, ad avviso del ricorrente, comproverebbe l'insussistenza di un provvedimento amministrativo di tal fatta in epoca precedente la contestata violazione. Il Tribunale di Venezia avrebbe piuttosto erroneamente dedotto dalla sola presenza del segnale di divieto nella sede stradale la preesistenza di un provvedimento amministrativo impositivo. Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 C.d.S., comma 3 e dell'art. 6 C.d.S., comma 4, e reitera la doglianza circa l'inesistenza dello specifico provvedimento amministrativo richiesto dall'art. 5 C.d.S., comma 3, ai fini dell'imposizione del divieto di cui all'art. 6 C.d.S., comma 4, provvedimento costituente presupposto della sanzione. Il quinto motivo di ricorso contesta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 148, e del D.P.R. n. 465 del 1992, art. 116, in relazione all'interpretazione che ha indotto il Tribunale di Venezia a ritenere vietato dal segnale in esame altresì il sorpasso di ciclomotori e motocicli. Da ultimo, con il sesto motivo, il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alle prove poste a fondamento della decisione, quanto, in particolare, alla circostanza che la strada fosse a doppio senso di marcia, trattandosi, piuttosto, di svincolo ad una carreggiata ed a senso unico, con conformazione rettilinea. I controricorrenti chiedono dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dai controricorrenti, risultando soddisfatti i requisiti imposti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4), e 6), quanto all'esposizione dei fatti di causa, delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le giustificano, dello svolgersi della vicenda processuale, della portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, nonchè all'indicazione dei documenti della cui omessa valutazione ci si duole, essendone evidenziato il contenuto, trascritto o comunque riassunto nei suoi esatti termini. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione logica, e risultano fondati. Testualmente, la sentenza del Tribunale di Venezia rigettava la censura contenuta nel quinto motivo d'appello "incentrata sull'inesistenza di un provvedimento amministrativo che abbia imposto un divieto ex art. 6 C.d.S., comma 14, dal momento che tale provvedimento è da individuarsi, come già detto, proprio nella prescrizione che imponeva il divieto di sorpasso di cui al segnale installato sul luogo del sinistro". Il motivo di appello poggiava sulle risposte documentate ottenute dalla Provincia di Vicenza e dall'Anas, proprietaria e gestore del tratto di strada in esame, i quali avevano entrambi negato di aver emesso provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale sullo svincolo in questione. La motivazione adottata dal Tribunale contrasta però con i principi più volte dettati da questa Corte in argomento (Cass. 13/02/2009, n. 3660; Cass. 31/07/2007, n. 16884; Cass. 13/4/2006, n. 8660). Secondo tale consolidata interpretazione, invero, "in linea generale, la segnaletica stradale contenente divieti ed obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l'obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui. Non sembra invero ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale". Tuttavia, "per potersi ritenere in capo agli automobilisti sussistente un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge". Nel caso di specie, che attiene alla obbligatorietà o meno di un segnale stradale di divieto di sorpasso in zona determinata, l'obbligatorietà della prescrizione deve allora certamente ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l'abbia imposta (senza peraltro che su tale legittimità incida ex se, come adombra il terzo motivo di ricorso, l'eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell'art. 77 reg. C.d.S., comprensive, fra l'altro, pure degli estremi dell'ordinanza di apposizione). Ha quindi errato il Tribunale di Venezia nel ritenere che il provvedimento amministrativo di imposizione del divieto di sorpasso fosse implicito nel segnale installato sul luogo della contravvenzione, in quanto l'obbligatorietà della prescrizione contenuta in tale segnale stradale rimane condizionata dal riscontro dalla legittimità dell'apposizione del segnale stesso, la quale va correlata come per tutti gli atti amministrativi alla provenienza dell'ordine dall'autorità competente, al rispetto delle disposizioni primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico, e al rispetto delle forme prescritte. L'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso assorbe l'esame delle ulteriori due censure. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e il procedimento va rinviato al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, riesaminerà la questione alla luce dei richiamati principi, verificando la sussistenza di un legittimo provvedimento amministrativo che abbia imposto l'apposizione del segnale di divieto di sorpasso. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso e dichiara assorbito l'esame del quinto e del sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia in diversa composizione. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2016. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2016
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