Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/12/2024, n. 31747
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Nel caso in cui il conducente inizi la manovra di sorpasso, spostandosi momentaneamente sulla corsia opposta, ma non superi effettivamente il veicolo che lo precede e rientri nella propria corsia di marcia prima di completare il sorpasso, non si configura la violazione prevista dall'art. 148, comma 12, C.d.S.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 40/2018 il Giudice di pace di Bressanone respingeva l'opposizione proposta da A.A. avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 148, comma 12, del codice della strada ("il conducente del veicolo sopraindicato sorpassava un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico"), con applicazione della sanzione amministrativa del ritiro della patente e della perdita di venti punti ai sensi dell'art. 126-bis del medesimo codice. 2. La sentenza veniva appellata dal A.A. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 604 del 2021, rigettava il gravame. A sostegno dell'adottata decisione il citato Tribunale valorizzava le risultanze dell'attività istruttoria svolta nel procedimento di querela di falso (il A.A. aveva, infatti, proposto querela di falso in via incidentale contro il verbale di contestazione, querela di falso che è stata rigettata). In relazione alla doglianza secondo la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata la violazione contestata (sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni ai sensi dell'art. 148, comma 12, del codice della strada) nonostante egli non avesse portato a compimento la manovra di sorpasso mediante superamento del veicolo che lo precedeva, il Tribunale affermava che il menzionato art. 148 c.d.s. descrive il sorpasso come una manovra complessa finalizzata a superare un altro veicolo in movimento o fermo; si tratta di una manovra pericolosa che richiede il rispetto di una serie di regole di condotta e, del resto, il medesimo articolo prevede poi, al comma 12, il divieto assoluto di effettuare il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Il giudice di appello ha evidenziato come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia precisato che tale divieto di sorpasso ha la finalità di prevenire il pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli. La fattispecie delineata dal citato art. 148 costituisce pertanto, ad avviso del Tribunale di Bolzano, illecito di pericolo astratto poiché la manovra eseguita in prossimità delle intersezioni è considerata di per sé in ogni caso pericolosa; come tale non è richiesta la compiuta realizzazione della condotta, essendo sufficiente che la manovra sia iniziata dal conducente del veicolo e, nel caso di specie, il A.A. aveva posto in essere la manovra di sorpasso quantomeno nella sua parte iniziale, spostandosi verso sinistra, al fine di superare il veicolo che lo precedeva. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'appellante soccombente A.A. Il Ministero dell'interno ha deposito un mero atto di costituzione ai "al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione". Motivi della decisione I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente collegati 1) il primo motivo contesta al Tribunale di avere ritenuto applicabile l'art. 148 del codice della strada anche "nel caso in cui il conducente non porti a compimento la manovra di sorpasso, ma la inizi soltanto, senza superare il veicolo che lo precede"; 2) il secondo motivo deduce il vizio dell'apparenza della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale mutuato il concetto di illecito di pericolo astratto dal diritto penale, senza argomentare perché la fattispecie in esame lo sia e perché debba essere sanzionato anche il "tentativo di sorpasso". I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto all'evidenza connessi, sono fondati. Al ricorrente è stata contestata la violazione prevista dal comma 12 dell'art. 148 del codice della strada in quanto "il conducente del veicolo sorpassava un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico". Il Tribunale altoatesino ha accertato in fatto e ritenuto provato come fosse "pacifico che il A.A. avesse posto in essere la manovra di sorpasso, quanto meno nella sua parte iniziale, spostandosi verso sinistra al fine di superare il veicolo che lo precedeva e che fosse rientrato sulla destra soltanto dopo avere visto l'intersezione e la pattuglia dei Carabinieri" (v. pag. 8 della sentenza impugnata) Ad avviso del collegio, il ricorrente non ha – sulla scorta di detto accertamento fattuale - posto in essere l'illecito che gli è stato contestato. Il primo comma dell'art. 148 del codice della strada definisce, infatti, il sorpasso come "la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo in movimento o fermo sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione". Essendo risultato provato unicamente che il ricorrente si era spostato sulla sinistra, circolando pertanto per un brevissimo lasso di tempo contromano, ma che poi era rientrato nella corsia relativa al proprio senso di circolazione senza superare il veicolo che lo precedeva, non si può ritenere che si fosse venuta a consumare la condotta che gli era stata ascritta con il verbale di contestazione. Questa Corte ha, d'altro canto, precisato come l'effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l'invasione dell'opposta corsia di marcia realizza sia la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contromano sussistendo tra le due violazioni un rapporto di concorso formale (cfr. Cass. n. 21083/2006 e Cass. n. 1683/2019), così che la condotta del sorpasso che dà luogo, ove il sorpasso sia vietato, all'illecito di cui al già citato art. 148 è condotta diversa dall'invasione dell'opposta corsia di marcia sanzionata dall'art. 143 del codice della strada. Quindi, la violazione di cui all'art. 148 c.d.s. sussiste quando viene posta propriamente in essere – ovvero ultimata - una manovra di sorpasso vietato e non nel caso di mero tentativo di sorpasso, che non può considerarsi sanzionabile, non essendo conferente – rispetto alla condotta rimasta accertata nel caso di specie - la riconduzione della violazione ad una ipotesi di illecito di pericolo astratto perché, in ogni caso, l'infrazione in questione si sostanzia nella consumazione effettiva e completa della manovra di sorpasso (del resto il precetto di cui al comma 1 del citato art. 148 c.d.s. è – come già ricordato - univoco nel prevedere che il sorpasso consiste nella manovra mediante la quale un veicolo "supera" un altro veicolo in movimento o fermo nel senso normale di direzione, così sopravanzandolo nella prosecuzione della marcia) da cui, per l'appunto, potrebbe in concreto derivare una condizione di pericolo. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Bolzano (in persona di altro magistrato), che si atterrà al seguente principio di diritto "non si configura la violazione di cui all'art. 148, comma 12, del codice della strada qualora il conducente del veicolo che, pur spostatosi inizialmente sull'opposta corsia di marcia, non completi la manovra di sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico, rientrando nella propria corsia di marcia". Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bolzano, in persona di altro magistrato. Conclusione Così deciso in Roma il 26 settembre 2024. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2024.
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