Corte d'Appello Milano, Sez. IV, Sentenza, 24/09/2021, n. 2741
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
La componente relativa alla velocità eccessiva è solo uno degli elementi da tenere in considerazione. A norma dell'art. 148 l. d) CdS, il veicolo in fase di sorpasso deve accertarsi che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. Pertanto, il motociclista si sarebbe dovuto accertare che in senso opposto non sopraggiungessero veicoli, ed inoltre doveva assicurarsi di avere tutto lo spazio necessario per poter concludere la manovra in sicurezza.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda svolta da N.E.I. nei confronti di C.M. e V.A. spa, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in esito al sinistro stradale verificatosi in data 23.2.15. Esponeva l'attore che, mentre si trovava alla guida del motociclo Yamaha, aveva effettuato una manovra di sorpasso in presenza di riga orizzontale discontinua, quando veniva lateralmente colpito dall'autovettura di proprietà e condotta da M.C., che si era spostata repentinamente verso sinistra. Pertanto deduceva di essere stato travolto e sbalzato a sinistra, andando così a sbattere contro una colonna di mattoni rossi, per poi finire in un limitrofo fosso, riportando lesioni personali gravissime, che avrebbero inciso anche sulla sua capacità lavorativa specifica. Chiedeva quindi la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato. Le parti convenute si costituivano in giudizio, e contestavano ogni pretesa risarcitoria proposta da parte attrice, deducendo che unico responsabile del sinistro fosse il N. e significando, in particolare, che: - l'autovettura del C. procedeva ad andatura regolare quando veniva urtata nella parte posteriore dalla moto condotta dal N.; - visto il sopraggiungere di un veicolo nell'opposta direzione, il motociclista aveva cercato di rientrare nella corsia di destra, ma non riuscendo a mantenere il controllo del motociclo collideva con l'angolo posteriore sinistro dell'autovettura del C.; - nel corso dell'istruttoria era stata assunta la testimonianza di R.C., compagna del C. nonché terzo trasportato dell'autovettura, la quale aveva dichiarato che il N. procedeva al soprasso ad elevata velocità e che, dato il sopraggiungere di un veicolo in opposta corsia di marcia, aveva effettuato il rientro nella corsia di destra, andando ad urtare il veicolo del C. e perdendo di conseguenza il controllo del motociclo. Con sentenza n. 6122/2019 il Tribunale di Milano riteneva sussistente un concorso di responsabilità in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Stabiliva un concorso di colpa pari al 70% in capo al N. per aver effettuato il sorpasso ad elevata velocità e non in sicurezza, e una responsabilità pari al restante 30% a carico di C., per non aver agevolato il sorpasso della moto, omettendo di mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata. Condannava, pertanto le parti convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 72.588,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre a spese di lite e di CTU. Avverso tale decisione ha proposto appello N.I.E. per i seguenti motivi: I. Omessa valutazione di una prova documentale: Il giudice di prime cure, nel valutare il quantum di co-responsabilità, adduce come elemento di una maggior responsabilità in capo al N. la sanzione a lui comminata per la violazione dell'art. 141 c.3 CdS, sulla base del rapporto della polizia stradale: ''in relazione al conducente della moto, odierno attore, alla voce rilevamento di infrazioni a norme di comportamento o comunque attinenti alla dinamica del sinistro l'indicazione art.141 c.3 CdS in relazione alle ore notturne''. L'appellante rileva che tale contravvenzione è stata opposta e l'opposizione è stata accolta nel merito dal GdP di Modena, che, con sentenza n. 996/15, ha dichiarato non provata la responsabilità del N. per la contravvenzione elevata a suo carico. Pertanto, risulterebbe escluso che sia imputabile al N. una velocità non commisurata ai luoghi. Deduce altresì che la sentenza del GdP di Modena non risulta essere mai stata contestata nel merito da parte convenuta. II. Errata interpretazione di prova testimoniale: Deduce l'appellante che la dichiarazione fornita dalla teste R. contenuta a pagina 4 della sentenza del Tribunale di Milano non potrebbe essere considerata quale dichiarazione propria della R.. Invero mancherebbe dei requisiti di genuinità e di attendibilità, essendosi la stessa teste limitata a confermare e sottoscrivere la dichiarazione resa dal compagno M.C., come si evince dal doc. n. 4 allegato. Unica dichiarazione rilevante della R. sarebbe quella resa innanzi al Giudice di prime cure come risultante dal verbale di udienza in atti, e che appare discordante rispetto a quanto precedentemente riportato nel doc. 4. III. Omessa valutazione di una pluralità di indizi concordanti: L'appellante si duole della mancata considerazione del giudice di prime cure di alcuni elementi che attesterebbero la responsabilità del C. e nello specifico: - la rimozione dell'auto dal luogo dell'impatto, impedendo la corretta individuazione del punto d'urto; - la manifesta illogicità e contraddittorietà della dichiarazione resa dal C. tale per cui la stessa dovrebbe essere valutata come sostanzialmente confessoria; IV. Errata distribuzione del concorso di colpa in capo al N.: L'appellante lamenta una non corretta ripartizione della responsabilità derivante dal sinistro. In particolare, ed in via principale, ritiene sussistente la responsabilità del sinistro in capo al solo C.. In via subordinata, e quand'anche si ritenesse sussistente un concorso colposo ritiene errata ed ingiusta la distribuzione del concorso di colpa, in particolare tenendo conto che: - non vi è prova alcuna dell'elevata velocità del N.; - la manovra di sorpasso era consentita dalla segnaletica stradale e le condizioni di traffico e circolazione erano regolari, così come documentato dal verbale del sinistro in atto. Si costituivano C.M. e V.A. Spa chiedendo in primo luogo di dichiarare l'inammissibilità della produzione della sentenza del GdP, in quanto tardiva, perché prodotta solo con atto d'appello, e ne chiedeva l'inammissibilità. Chiedevano inoltre di respingere con ogni statuizione l'appello proposto da E.N. avverso la sentenza n. 6122/2019 del Tribunale di Milano. Proponevano altresì appello incidentale, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva di E.N. per il verificarsi dell'incidente, in quanto nessun comportamento scorretto potrebbe attribuirsi al C., dato che il sinistro si era verificato perché il N. aveva intrapreso il sorpasso con modalità non corrette in relazione alle circostanze, in particolare era rientrato dal sorpasso senza che ci fosse lo spazio necessario, andando a collidere con il veicolo attoreo, che procedeva regolarmente. Chiedevano pertanto di condannare l'appellante alla restituzione delle somme versate dalla V.A. in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, con gli interessi dal giorno del pagamento. In via subordinata chiedevano di respingere l'appello proposto e di confermare la sentenza del Tribunale e dichiarare congrue e satisfattive le somme già pagate dalla V.A. all'odierno appellante in esecuzione della sentenza del Tribunale. Motivi della decisione Le censure formulate sia da parte appellante che da parte appellata non possono trovare accoglimento. Pertanto, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere integralmente rigettati. 1. Quanto all'appello del N., la tesi di parte appellante si fonda principalmente sull'annullamento della contravvenzione ex art. 141 c.3 Cds precedentemente contestata al N.. Tuttavia, tale questione appare sostanzialmente irrilevante. Se, infatti, la produzione della sentenza del GdP di Modena è stata puntualmente prodotta in primo grado, tale per cui non può ritenersi tardiva, è pur vero che la pronuncia in questione non appare decisiva ai fini del decidere. Ed invero, è opinione della Corte che la componente relativa alla velocità eccessiva (tra l'altro ritenuta non sufficientemente provata dal GdP, e non per questo in ipotesi esclusa) sia solo uno degli elementi da tenere in considerazione. Risulta per certo peraltro che il N. abbia compiuto una manovra di sorpasso in assenza dei criteri di prudenza che lo avrebbero consentito, dato che all'improvviso si è trovato nella condizione di dover evitare l'impatto con un veicolo che proveniva dalla direzione opposta, senza avere un margine di manovra adeguato per il rientro nella propria carreggiata. A norma dell'art. 148 l. d) CdS, il veicolo in fase di sorpasso deve accertarsi che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. Pertanto, il motociclista si sarebbe dovuto accertare che in senso opposto non sopraggiungessero veicoli, ed inoltre doveva assicurarsi di avere tutto lo spazio necessario per poter concludere la manovra in sicurezza. Tuttavia, dai rilievi effettuati, emerge come sia stato disatteso il dettame del 148 CdS. Pertanto, anche in considerazione delle ristrette dimensioni della carreggiata e del sopraggiungere del veicolo nell'opposto senso di marcia, il N. si è visto costretto ad eseguire una manovra di rientro piuttosto rischiosa, finendo, così, per collidere con il veicolo che lo precedeva. Per l'effetto dell'urto ha poi perso il controllo del motociclo, riportando conseguenti gravissime lesioni come accertate in primo grado. Nella dinamica dell'incidente, quindi, la velocità eccessiva, o comunque non adeguata alle circostanze, può essere solo una delle componenti della manovra inadeguata, mentre è certo che il sorpasso non è stato intrapreso in condizioni di sicurezza. 2. In questo contesto non rilevano le censure dell'appellante svolte con gli ulteriori motivi d'appello. Invero, tanto le dichiarazioni rese dal C. e dalla teste R., quanto la rimozione dell'auto dal luogo dell'impatto non sarebbero ex se idonee a escludere la responsabilità del N. nell'evento verificatosi. Né tanto meno può ritenersi come equivalente la condotta dei due conducenti alla causazione dell'evento, dovendo affermarsi una responsabilità prevalente (anche se non esclusiva per quanto si dirà infra) del conducente della moto il quale, avendo intrapreso il sorpasso, doveva effettuare lo stesso solo in condizioni che gli assicurassero il rientro agevole, mentre a norma del 148 c. 4 CdS, sul conducente del veicolo procedente grava il solo obbligo di agevolare il sorpasso e di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 3. Quanto all'appello incidentale, diretto a far accertare la responsabilità esclusiva del N. e ad escludere il concorso di colpa in capo al C., deve ritenersi che, pur dovendosi affermare una responsabilità prevalente in capo al N., non possa escludersi un concorso di colpa in capo al C. in quanto, come affermato dal giudice di primo grado, egli avrebbe potuto e dovuto, per scongiurare l'evento poi verificatosi, una volta resosi conto della manovra di sorpasso in corso, tenere quanto più possibile la destra o comunque adeguare la propria velocità, al fine di agevolare il rientro. Pertanto è da confermarsi la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla ripartizione del concorso di colpa, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata. Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza (con rigetto dell'appello principale e di quello incidentale), devono essere parzialmente compensate, nella misura di un mezzo delle stesse, con condanna dell'appellante principale alla rifusione alla parte appellata del residuo 50%, atteso il maggior valore dell'appello principale rigettato. P.Q.M. La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6122/2019, così dispone: 1. Respinge l'appello proposto da E.I.N. avverso la sentenza n. 6122/2019 del Tribunale di Milano; 2. Respinge altresì l'appello incidentale proposto dalle parti convenute; 3. Compensa le spese del presente grado nella misura del 50%, con condanna della parte appellante alla rifusione all'appellata del residuo 50%, spese liquidate per l'intero in complessivi Euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.; 4. Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale. Conclusione Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 settembre 2021. Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2021.
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