Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 28/10/2021, n. 30468
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Il titolare del contrassegno invalidi ha diritto a parcheggiare e sostare negli spazi riservati alle persone con disabilità, e l’assenza del contrassegno originale, temporaneamente trattenuto dall’ente per pratiche di rinnovo, non può di per sé integrare una violazione del Codice della Strada. La mera esposizione di una fotocopia del contrassegno, ove il titolare sia impossibilitato a presentare l’originale per ragioni legittime, impone agli organi competenti di valutare l’effettivo esercizio del diritto alla sosta, nel rispetto del principio di tutela della mobilità dei soggetti disabili e del diritto di accesso alle aree riservate.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione letto il ricorso proposto L.C. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3723 del 9.10.2019, che aveva confermato la sentenza del Giudice di pace di rigetto della sua opposizione avverso due sanzioni amministrative, la prima irrogata con verbale n. (OMISSIS) per violazione dell'art. 7 CdS, commi 1 f) e 14, per avere lasciato il proprio autoveicolo in sosta in zona regolamentata senza titolo autorizzativo, e la seconda con verbale (OMISSIS) per la violazione dell'art. 158 CdS, commi 2 e 6, per avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli per persone invalide; letto il controricorso del Comune di Bari; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 381, lamenta, in relazione al verbale (OMISSIS), che il Tribunale nel respingere il gravame sulla base del presupposto che ai fini della sosta riservata agli invalidi non sia sufficiente la mera esposizione di una fotocopia del contrassegno non abbia considerato nè che l'avv. Lo Muzio, che usava in comodato l'autoveicolo della ricorrente, aveva riconsegnato, su richiesta delle autorità competenti, il contrassegno originale al fine di perfezionare la pratica del suo rinnovo, nè che comunque il contrassegno originale conservava la sua validità; che il secondo motivo, che denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 381, lamenta, in relazione al verbale (OMISSIS), che il Tribunale non abbia ritenuto che il contrassegno invalidi renda legittimo, oltre l'accesso dell'autovettura nelle zone a traffico, anche il parcheggio negli spazi blu nel caso in cui non vi siano posti riservati alla sosta dei disabili; letta la proposta del consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso; ritenuta la necessità di un approfondimento delle questioni sollevate dai motivi, in particolare con riferimento alla sussistenza delle violazioni contestate nel caso in cui il titolare del contrassegno di parcheggio per disabili abbia dedotto di essere in grado di poter esibire solo una fotocopia del contrassegno, per avere richiesto il Comune ai fini della pratica del suo rinnovo la consegna dell'originale senza rilasciare un contrassegno sostitutivo provvisorio. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021.
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