Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/12/2025, n. 31896
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Nel caso di accertamento della violazione tramite apparecchi di rilevazione a distanza, il termine per la notificazione del verbale di accertamento di infrazione, previsto dall'art. 201, comma 1, C.d.S., decorre dalla data della rilevazione stessa e non dal momento in cui l'amministrazione provvede alla verbalizzazione dell'accertamento. È irragionevole far decorrere il termine dall'attività accertativa dell'amministrazione, in quanto ciò potrebbe violare il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Testo della sentenza
Nel caso di accertamento della violazione tramite apparecchi di rilevazione a distanza, il termine per la notificazione del verbale di accertamento di infrazione, previsto dall'art. 201, comma 1, C.d.S., decorre dalla data della rilevazione stessa e non dal momento in cui l'amministrazione provvede alla verbalizzazione dell'accertamento. È irragionevole far decorrere il termine dall'attività accertativa dell'amministrazione, in quanto ciò potrebbe violare il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Quando viene accertata una violazione del Codice della Strada, l'agente deve contestarla immediatamente al trasgressore e redige un verbale con la descrizione dei fatti, i dati identificativi e la targa del veicolo. Il trasgressore ha diritto di ricevere una copia del verbale, dove possono essere inserite anche le sue dichiarazioni. Questa procedura garantisce trasparenza e consente al violatore di conoscere gli elementi della contestazione per valutare un eventuale ricorso.
Articolo 201
La legge disciplina i tempi e le modalità di notificazione dei verbali di violazione stradale: se non contestata immediatamente, deve essere notificata entro novanta giorni dall'accertamento al trasgressore o al proprietario del veicolo. In determinati casi (eccesso di velocità, rosso al semaforo, sorpasso vietato, rilevamenti automatici) la contestazione immediata non è obbligatoria. Se la notificazione non avviene entro i termini previsti, l'obbligo di pagamento si estingue completamente.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 13/05/2014) 10/06/2014, n. 13037
Per invalidare una multa stradale, il verbale deve contenere informazioni essenziali: giorno, ora, tipo di infrazione, dati del veicolo (tipo e targa) e luogo del fatto. La sentenza chiarisce che non è obbligatorio indicare dettagli ulteriori come il numero civico o l'esatta posizione del semaforo, purché le informazioni principali consentano al trasgressore di difendersi adeguatamente. Questo principio è rilevante per chi ricorre: se il verbale manca dei dati basilari, la multa può essere annullata.