Legittimità dell’accertatore
Soggetti legittimati all’accertamento delle violazioni ex art. 158 C.d.S. Agenti della Polizia Municipale (art. 12 C.d.S., comma 3) Sono i principali soggetti autorizzati a contestare le infrazioni in materia di sosta sull’intero territorio comunale. Hanno potere generale di accertamento e contestazione per tutte le violazioni del Codice della Strada. Ausiliari del traffico dipendenti comunali (art. 17, comma 132, L. n. 127/1997) Possono accertare violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale, purché siano nominativamente designati dal sindaco e abbiano i requisiti di legge. Non possono accertare violazioni di altre norme di circolazione diverse dalla sosta. Dipendenti delle società di gestione di parcheggi pubblici Possono accertare violazioni solo nelle aree di parcheggio oggetto di concessione. Sono, infatti, limitati alle infrazioni strumentali alla gestione dei parcheggi. Ispettori del trasporto pubblico (art. 17, comma 133, L. n. 127/1997) Possono accertare solamente le violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.
N.B.: la legittimazione all’accertamento non è automatica: il verbale può essere annullato se chi lo ha elevato non era nominativamente autorizzato o se l’infrazione non rientrava nell’ambito delle funzioni conferite.
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