Principio di colpevolezza
Testo dell'articolo
La responsabilità amministrativa per violazioni del Codice della strada richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo. Il principio deriva dagli artt. 3 e 4 della L. 689/1981, nonché dall'art. 27 Cost., che esclude responsabilità oggettive. Esso è coerente anche con l'art. 6 CEDU, che impone equità procedurale nell'irrogazione di sanzioni di natura sostanzialmente punitiva. Opera pertanto il principio di colpevolezza in tutte le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, con esclusione di forme di responsabilità oggettiva.
GIURISPRUDENZA TRASVERSALE
*
# Titolo: Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 29/03/2022, n. 10062
# Sentenza: Svolgimento del processo che: U.F. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 354 del 2020 della Corte di appello di Trieste esponendo che: - aveva convenuto in giudizio D.G.S. e la Linear, s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni alla persona causati da un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto alla guida di un motociclo, urtato da un autoveicolo proveniente dalla sinistra, condotto dalla prima convenuta e assicurato con la seconda; - il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riducendo la quantificazione pretesa dall'attore, ma confermando la sua ricostruzione dinamica; - la Corte di appello, pronunciando sul gravame principale del deducente, sul "quantum", e su quello incidentale, sull'"an", della compagnia di assicurazione, accoglieva il secondo osservando, in particolare, che l'originario attore avrebbe dovuto dare la precedenza, non potendo ostare l'invisibilità del relativo segnale in quanto capovolto a 180 gradi, poichè il deducente viveva a poco più di un chilometro dal luogo del sinistro e, in difetto di prova contraria, doveva presumersi a conoscenza dell'obbligo di dare la precedenza in parola; resiste con controricorso la Linear Assicurazioni s.p.a., che ha depositato altresì memoria. Motivi della decisione che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 C.d.S., comma 3, dell'art. 38 C.d.S., comma 2, degli artt. 145 e 146 C.d.S., del reg. att. C.d.S., art. 79, poichè la Corte di appello avrebbe errato fondando la sua decisione sulla sussistenza di un obbligo di dare la precedenza indicato con un segnale stradale accertato come invisibile all'utente della strada; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 116 c.p.c., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato e valorizzato la pretesa assenza di contestazioni della Polizia stradale alla D.G., invece documentalmente risultanti; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di valutare la tipologia delle lesioni, consistenti in una frattura scomposta alla gamba sinistra, subite dal deducente, ritenute compatibili con la dinamica del sinistro allegata al fine di ottenere la pronuncia risarcitoria come riconosciuto dal giudice di prime cure; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1, dell'art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe motivato in modo conclusivamente indecifrabile attese le omissioni e visti gli errori di apprezzamento delle prove evidenziati nelle precedenti censure; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.. Rilevato che: il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento dei restanti; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge: in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (Cass., 20/02/1998, n. 1782, Cass., 13/02/2009, n. 3660); parte controricorrente sostiene che la sentenza della Corte territoriale sia stata fondata anche sull'autonoma e non censurata ragione decisoria del comportamento negligente del conducente dello "scooter"; l'osservazione non trova riscontro negli atti; la locuzione presente a pag. 6, secondo capoverso, della sentenza gravata, secondo cui la condotta in parola si poneva "oltre che in violazione dell'obbligo di dare la precedenza anche come imprudente e negligente", rimane un'affermazione che non si traduce a ben vedere in specifici addebiti differenti, autonomamente rilevanti, atteso, in particolare, che l'occupazione della corsia di percorrenza riservata agli automezzi provenienti dalla sinistra, come quello antagonista rispetto all'originario attore, rimane inscindibilmente iscritta, nell'operata ricostruzione della dinamica, pur sempre nella prospettiva della mancata precedenza data, posto che quella occupazione era illegittima proprio perchè non supportata da uno proprio e speculare diritto di precedenza; ciò viene infatti confermato dai vari passaggi motivazionali successivi effettuati dalla Corte territoriale: pag. 6, ultimo capoverso; pag. 7, terzultimo e penultimo capoverso; in questa chiave il Collegio di merito ha concluso per l'addebito in termini di esclusiva responsabilità al conducente lo "scooter", con conseguente superamento anche dell'eventuale concorso di colpa pur nella forma presuntiva; il complessivo accertamento e la conseguente valutazione "in iure" della fattispecie dovranno dunque essere nuovamente svolti espungendo l'individuato errore di giudizio; spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste perchè, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Conclusione Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2022
# Massima: In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge; in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non già una forma di pubblicità - notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce.
*
# Titolo: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/12/2024, n. 31360
# Sentenza: Svolgimento del processo A.A. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Mondovì per violazione dell'art. 148, co. 10 e co. 16, codice della strada c.d.s. (sorpasso in curva), con applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente ai sensi dell'art. 126 bis dello stesso c.d.s. L'adito Giudice di pace di Mondovì rigettò l'opposizione con la sen-tenza n. 241/2020, confermata dal Tribunale di Cuneo, con la sen-tenza n. 215/2022. Il A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima sentenza pronunciata all'esito del giudizio di appello, sulla base di sei motivi. Il Prefetto di Cuneo è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. - In via preliminare, vi è da osservare che nel giudizio di appello si era costituita, ancorché tardivamente, la Prefettura di Cuneo, con la rappresentanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino. Il ricorso risulta essere stato notificato a quest'ultima (e al Prefetto) e non all'Avvocatura generale dello Stato. Il Prefetto non ha deposi-tato controricorso. Tuttavia, la pronuncia sulla questione della necessità o meno della rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato va opportunamente differita al termine dell'esame dei motivi di ricorso. 2. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 201 c.d.s. e 383, co. 1, reg. esec., censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto valido il verbale di contestazione che indicava genericamente come luogo dell'infrazione "Corso Europa in Mondovì", senza specificare il punto esatto, mediante numero civico o intersezione più prossima, da considerarsi precisazione necessaria data la notevole estensione della strada e la natura della violazione contestata (sorpasso in curva). Si deduce che tale genericità, impedendo l'esatta localizzazione del fatto, ha pregiudicato il diritto di difesa di esso ricorrente, non potendo egli dimostrare che il sorpasso era avvenuto dopo l'unica curva presente nel tratto stradale. Si contesta, inoltre, l'argomento del Tribunale secondo cui la contestazione immediata avrebbe sa-nato il vizio, poiché solo il contenuto del verbale fa piena prova e le dichiarazioni ivi riportate non vertono sul luogo dell'infrazione. Il motivo non è fondato e va rigettato. Si osserva che, se è vero che il verbale di contestazione della in-frazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della viola-zione (artt. 201 c.d.s. e 383 co. 1 reg. es.) con riguardo al giorno, ora e località, prescrizione diretta a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del presunto contravventore, è altrettanto vero che nel caso di cui trattasi, la violazione era stata contestata immediata-mente e le dichiarazioni del trasgressore erano state trascritte sul verbale, cosicché non può affermarsi che vi sia stato pregiudizio del diritto di difesa. Non a caso l'art. 201, co. 1, c.d.s. impone la specificazione degli estremi precisi e dettagliati della violazione solo nel caso in cui quest'ultima non possa essere immediatamente conte-stata. Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte - cui qui s'intende dare parimenti continuità - è nel senso che il riferimento alla strada può essere ritenuto sufficiente (così, ad es., Cass. n. 9974/2016 e Cass. n. 8939/2005). 2. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 148, co. 10 e 16, c.d.s., nonché degli artt. 111, co. 6, Cost. e 132, co. 2, n. 4, c.p.c. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto integrata la violazione del divieto di sorpasso in prossimità di curve o in condizioni di scarsa visibilità. Secondo la sua prospettazione, il sorpasso non è avvenuto in prossimità di una curva o in una situa-zione di visibilità limitata, bensì subito dopo aver superato la curva stessa, in un tratto rettilineo della strada con piena visibilità. Si de-duce che il Tribunale abbia frainteso i concetti normativi di "prossimità" e "corrispondenza", limitandosi a sostenere che il verbale di contestazione faccia piena prova fino a querela di falso, senza esaminare le risultanze probatorie che dimostrerebbero l'inesistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'art. 148, co. 10, c.d.s. Inoltre, il ricorrente lamenta che la sentenza d'appello ha eluso l'obbligo di fornire una motivazione adeguata, limitandosi a considerazioni generiche, non pertinenti al caso di specie e prive di una concreta valutazione del dato letterale del citato art. 148, co. 10, c.d.s. e della sua applicabilità. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale per aver erroneamente attribuito al verbale di contestazione valore di prova legale anche per aspetti non caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, svalutando illegittimamente le altre prove prodotte. Si sostiene che il Tribunale ha frainteso il principio di fede privilegiata del verbale, estendendolo oltre i fatti attestati come direttamente percepiti dal pubblico ufficiale e ha erroneamente ritenuto che la contestazione immediata precludesse successive contestazioni, in contrasto con la disciplina dell'opposi-zione ex artt. 203 ss. c.d.s. In particolare, il ricorrente afferma che il verbale può fare piena prova solo per i fatti che il pubblico ufficiale ha osservato direttamente e descritto senza margini di apprezzamento e che esso non può essere considerato prevalente rispetto ad altre prove, soprattutto quando queste ultime dimostrano circostanze contrarie. Nella fattispecie, il ricorrente allega che aveva prodotto documentazione fotografica e grafica per dimostrare che il sorpasso non era avvenuto in prossimità di una curva, ma in un tratto rettilineo e con piena visibilità. I due motivi sono da esaminare congiuntamente per evidente connessione. Essi non sono fondati. Per quanto attiene al secondo motivo, il giudice di appello - nel rispondere alla specifica doglianza di cui al gravame - ha adottato una motivazione sicuramente adeguata con riferimento alla ricostruzione della situazione dei luoghi e all'individuazione della condotta vietata da parte del ricorrente, sulla base della documentazione (anche fotografica) prodotta, delle risultanze del verbale di accertamento e della inverosimiglianza o inattendibilità della dina-mica prospettata dal ricorrente, peraltro non corroborata da altri ido-nei riscontri probatori. Per quanto attiene al terzo motivo (ma l'argomentazione è di per sé dirimente sotto un profilo di ordine generale) è da rimarcare un aspetto relativo all'ambito oggettivo di piena prova ex art. 2700 c.c. del verbale di contestazione della violazione. In proposito vengono in rilievo i "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza" di cui il verbale - in quanto atto pubblico - fa piena prova fino a querela di falso. Nel caso di specie il verbale attesta che il ricorrente "pur non trovandosi nei casi consentiti sorpassava altro veicolo in prossimità di curva". Tale dichiara-zione rappresenta perfettamente la condotta vietata dall'art. 148, co. 10, c.d.s.: "il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve". Pertanto, per confutare la piena idoneità del verbale di accertamento e contestazione a provare tale fatto, il ricorrente avrebbe dovuto esperire querela di falso. Il Tribunale ha applicato correttamente al caso in questione le regole relative all'ambito oggettivo della prova fino a querela di falso del verbale di contestazione della violazione, come concretizzate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale "l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento" (cfr. Cass. SU 17355/2009; ma v., in seguito, anche Cass. n. 2434/2011 e Cass. n. 3705/2013). Infatti, non può essere condiviso il ragionamento del ricorrente laddove argomenta che il concetto di "prossimità" è un concetto normativo indeterminato o elastico, quindi oggetto di un apprezza-mento interpretativo o valutativo che lo collocherebbe fuori (ap-punto, ex Cass. SU 17355/2009) dal novero dei fatti che il pubblico ufficiale percepisce essere avvenuti in sua presenza e così coperti dall'art. 2700 c.c. L'argomentazione del ricorrente si lascia apprezzare tutt'al più sotto un profilo squisitamente teoretico, cioè sotto la prospettiva delle teorie - beninteso: extragiuridiche, quindi irrilevanti in questa sede - che accreditano la presenza costitutiva di inferenze, quindi di giudizi, in ogni attività di percezione. Tale ragionamento, però, non è idoneo a sortire alcun effetto sul piano tecnico-giuridico sulla scorta del principio enunciato con la citata sentenza delle Sezioni unite n. 17355/2009: ed è ciò quello che ha valore dirimente ai fini della risoluzione della questione posta con le censure qui oggetto di esame. 3. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 111, co. 6, Cost. e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale per aver ravvisato una contraddizione inesistente tra le dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della contestazione ("quello davanti andava piano e non c'era nessuno in giro") e la ricostruzione dei fatti offerta negli atti difensivi (sorpasso effettuato dopo la curva per evi-tare l'urto con l'auto che precedeva, la quale aveva frenato alla vista dell'auto dei carabinieri). Si deduce che entrambe le versioni sono coerenti nel ricondurre il sorpasso alla necessità di superare un'auto che aveva rallentato e nel collocarlo in un tratto con piena visibilità, e che il Tribunale ha erroneamente utilizzato questa supposta contraddizione per negare valore probatorio alla documentazione fotografica prodotta. Prospetta un vizio di motivazione per essere stata rilevata una contraddizione inesistente tra le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente al momento del fermo e quelle rilasciate in sede giudiziale. Questo motivo è inammissibile, perché investe l'apprezzamento di merito adeguatamente svolto dal Tribunale per desumere che il ricorrente ha commesso la violazione a lui ascritta. Nella sostanza, esso sollecita una rivalutazione - inammissibile in sede di giudizio di legittimità - del merito delle risultanze probatorie. 4. - Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla richiesta di riconfigurazione e derubricazione della contestazione nella più lieve ipotesi prevista dall'art. 148, co. 15, c.d.s., che sanziona il sorpasso effettuato senza osservare le disposizioni dei co. 2, 3 e 8, anziché in quella del co. 10 del medesimo articolo. Pur riqualificato come censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. (tale riqualificazione è possibile, poiché il ricorrente parla comunque di nullità della sentenza, anche se rubrica il vizio riconducendolo al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.), questo motivo è da dichiarare inammissibile per difetto di specificità. In esso non si richiama adeguatamente, né si trascrive, lo specifico contenuto della domanda su cui sarebbe mancata la pronuncia del giudice. Si afferma, del tutto genericamente, che "in sede di appello - così come nel giudizio di primo grado - la scrivente difesa aveva sollecitato il giudice a riconfigurare e derubricare la contestazione elevata nei confronti del dott. A.A." Orbene, l'esercizio del potere della Corte di cassazione di esame diretto degli atti del giudizio di merito al fine accertare gli errores in procedendo presuppone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di specificità della censura (ex art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.). In altri termini, l'accesso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione - ciò che non è accaduto in questo caso - indicazioni che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all'interno dei singoli atti e di confrontarli con una censura formulata in termini così stringenti da sollecitare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evitando di compiere general-generiche verifiche degli atti o anche solo indagini integrative per colmare lacune nell'indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione (cfr. Cass. SU n. 34469/2019, Cass. nn. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017). 5. - Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 4 della L. n. 689/1981 e la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Si censura la sentenza del Tribunale per aver - con motivazione non sufficiente - escluso la sussistenza dello stato di necessità nono-stante fosse emerso, anche dalle controdeduzioni dei verbalizzanti, che il sorpasso era stato effettuato per evitare la collisione con l'auto che precedeva, la quale aveva bruscamente rallentato alla vista della pattuglia dei carabinieri. Si deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non provata l'inevitabilità della manovra di sorpasso, omettendo di valutare sia le ammissioni dei verbalizzanti sulla frenata del veicolo che precedeva, sia le dichiarazioni rese dal ricorrente nel verbale. Quest'ultimo motivo è privo di fondamento e va anch'esso respinto. Il giudice di appello ha adeguatamente accertato che il ricorrente non ha allegato specificamente le circostanze di tempo di luogo che avrebbero potuto far configurare uno stato di necessità. Il ricorrente intende sollecitare inammissibilmente questa Corte ad una valuta-zione di merito su asseriti elementi istruttori e, inoltre, vorrebbe - ma in senso del tutto inconferente - vedere configurato lo stato di necessità sol perché il conducente del veicolo che lo precedeva viaggiava a moderata velocità e che, quindi, era stato costretto a sor-passare in curva. A quest'ultimo riguardo va, sul piano generale, data continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 L. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione" (cfr., per tutte, Cass. n. 16155/2019). 6. - Al rigetto del ricorso consegue che è superata la questione sollevata nel paragrafo n. 1. Infatti, "il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti" (cfr. Cass. 12515/18, 16858/19, 2434/20). Nel caso che qui viene in rilievo, il ricorso è da rigettare e quindi si rivela inutile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato: vi sarebbe un aggravio di spese e un allungamento di tempi di definizione del processo, senza che ciò comporti alcun beneficio alla garanzia dell'effettività dei diritti processuali della parte, che ha interesse sostanziale alla già attinta conferma del provvedimento impugnato. 7. - In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in sede di giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 5 novembre 2024. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2024.
# Massima: Il verbale di contestazione dell'infrazione, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, compresa la specificazione della condotta vietata come il sorpasso in prossimità di una curva ai sensi dell'art. 148, co. 10, C.d.S.
*
# Titolo: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/08/2024, n. 21792
# Sentenza: Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 620-2019, il Giudice di Pace di Pisa rigettò l'opposizione di A.A. avverso il verbale della Polizia municipale di P di contestazione della violazione prevista al secondo comma dell'art. 148 del Codice della strada, per aver dato luogo ad una manovra di sorpasso senza accertare se altro veicolo alle sue spalle avesse già intrapreso la stessa manovra; con il verbale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 96,00 (di cui Euro 81,00 per sanzione ed Euro 15,00 per spese di notifica) e altresì irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida, ex comma 15 dello stesso articolo. 2. Con sentenza n.1189-2022, il Tribunale di Pisa rigettò l'appello di A.A., escludendo che la ricostruzione offerta dall'opponente fosse fondata su elementi logici prevalenti su quelli posti in correlazione dai verbalizzanti. 3. Avverso questa sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. Il Comune di Pisa non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., A.A. ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che gravasse su di lui la prova della dinamica del sinistro così come ricostruita in atto di opposizione, laddove la dinamica avrebbe dovuto esser dimostrata dal Comune quale amministrazione che aveva inflitto la sanzione. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché inconferente rispetto alla ratio decidendi e diretto ad ottenere una rivalutazione in merito dei fatti, invece precluso in questa sede di legittimità. Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non ha affatto invertito l'onere probatorio perché ha esaminato compiutamente la coerenza e la concordanza della ricostruzione operata nel verbale (dedicandovi le pag. da 5 a 8 della sentenza), correttamente applicando i principi del ragionamento presuntivo (peraltro qui non criticato nella sua articolazione) e si è limitato a sottolineare che l'opponente non ha offerto una ricostruzione dei fatti maggiormente convincente. Questo, invero, è il senso delle due frasi estrapolate dal ricorrente a sostegno della propria censura e, cioè, il rilievo che "l'appellante , d'altra parte, non ha offerto una ricostruzione dei fatti di valore logico altrettanto coerente o, meglio, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla tesi, già sostenuta in primo grado, per cui il veicolo precedente da tergo stesse avanzando ad una velocità elevata né ha dimostrato che quest'ultimo avesse tamponato il mezzo del medesimo appellante" e il successivo rilievo che "parte appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalenti, ma così non è stato". In entrambe le affermazioni come riportate, è evidente che esclusa è la valenza probatoria della ricostruzione diversa e ulteriore come offerta in opposizione, ma l'addebito è ritenuto provato prima ancora, perché la ricostruzione dei fatti contenuta in verbale è risultata comunque "convincente e condivisibile, in quanto sorretta da elementi logici congruenti e coerenti con i dati oggettivi rilevati dai medesimi operanti sul posto". In particolare, alle pagine precedenti, è stata riportata in dettaglio la ricostruzione della dinamica come effettuata in riferimento al riscontro dei punti di contatto tra le due autovetture e del posizionamento dei segni di frenata. 3. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Comune non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115-02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 31 gennaio 2024. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2024
# Massima: In caso di opposizione avverso un verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, è onere dell'opponente fornire una ricostruzione dei fatti che sia maggiormente convincente rispetto a quella contenuta nel verbale redatto dagli agenti accertatori, non essendo sufficiente contestare genericamente quanto asserito dall'amministrazione. Non sussiste inversione dell'onere probatorio qualora il giudice di merito consideri convincenti e coerenti gli elementi logici e oggettivi contenuti nel verbale di contestazione, richiedendo all'opponente una prova più convincente di una dinamica dei fatti differente.
*
# Titolo: Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/01/2016, n. 462
# Sentenza: Svolgimento del processo Con sentenza n. 18/2017 il Giudice di Pace di Vitulano rigettava l'opposizione proposta da D.B.D. avverso l'accertamento elevato dalla Polizia Stradale di Benevento, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, per aver sorpassato diversi veicoli in prossimità e corrispondenza di una curva stradale a visuale non libera, creando pericolo per la circolazione stradale. Il gravame proposto dal D.B. avverso la predetta decisione veniva rigettato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1710/2010. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il D. B., sulla base di tre motivi. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Benevento non hanno svolto attività difensive. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che il Tribunale non ha motivato sul primo motivo di appello, con il quale era stata eccepita l'illegittimità della costituzione avversaria, eseguita presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Vitulano a mezzo fax, con allegata documentazione fotografica. Sostiene che tale costituzione, ritenuta valida dal giudice di primo grado, ha determinato l'acquisizione di documenti (fotografie e memorie) inammissibili, sulla cui valutazione il giudice ha fondato la sua decisione. Rileva che il Giudice di Pace doveva utilizzare ai fini probatori solo la documentazione ritualmente prodotta in giudizio dall'opponente e, quindi, il solo verbale di accertamento, peraltro immediatamente contestato dal trasgressore. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c., in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c.. Deduce che, come è stato rilevato nell'atto di appello: a) il verbale non riporta il punto preciso in cui è avvenuta l'infrazione; b) nel verbale non risulta la presenza di segnaletica verticale e/o orizzontale che vietava il sorpasso; c) la curva "a visuale non libera", in assenza di segnaletica, implica una valutazione soggettiva; d) "il serio pericolo arrecato alla circolazione stradale", in assenza dì altri elementi, esprime anch'esso una valutazione soggettiva. Sostiene che le imprecise e generiche descrizioni dei fatti, di cui ai punti indicati, operate dai verbalizzanti, rappresentano di per sè valutazioni soggettive di carattere personale, che non sono sottratte al libero apprezzamento del giudice. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 383 reg. att. C.d.S., comma 2, e dell'art. 112 c.p.c.. Deduce che, pur avendo la Corte Costituzionale, con sentenza dell'8-4-2004, dichiarato costituzionalmente illegittima la cauzione sui ricorsi contro le multe, la Polstrada di Benevento continua ad utilizzare moduli prestampati che riportano nella parte retrostante del verbale la presentazione di una cauzione; il che costituisce un indiretto condizionamento della volontà del contravventore, idoneo a dissuaderlo dal presentare opposizione. Sostiene che il verbale è nullo perchè non conforme al modello utilizzato dalle Forze dell'Ordine e redatto in violazione dell'art. 383 reg. att. C.d.S., comma 1, in quanto contente abrasioni nella parte retrostante, non sottoscritte nè consentite. Rileva che il Tribunale non ha motivato adeguatamente l'eccezione sollevata dalla ricorrente. 2) Il primo motivo è inammissibile, ponendo una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e in relazione alla quale il ricorrente, venendo meno all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha riportato l'esatto tenore delle censure mosse sul punto nell'atto di appello. In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha basato il suo convincimento esclusivamente sugli elementi indicati dagli agenti di polizia stradale ed enunciati nel verbale, senza fare alcun riferimento ad altri documenti prodotti dal convenuto. La questione posta dal ricorrente, pertanto, si palesa irrilevante, non essendo derivato alcun concreto pregiudizio in danno dell'opponente dalla mancata declaratoria di contumacia del convenuto. 3) Il secondo motivo è infondato. In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonchè riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 25-11-1992 n. 12545; Cass. 21-9-2006 n. 20441 Cass. 27-10-2008 n. 25844). Nella specie, il Tribunale non si è discostato da tali principi, avendo dato atto che la valutazione espressa dagli operanti ricadeva sotto la diretta percezione dei medesimi. E, in effetti, premesso che l'art. 148 C.d.S., pone il divieto assoluto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi, si osserva che l'affermazione, da parte dell'agente di polizia, dell'avvenuto sorpasso in prossimità di una curva, costituisce espressione di una mera percezione sensoriale, priva di ogni attività di rielaborazione e valutazione. Le ulteriori affermazioni contenute nel verbale, riguardanti più strettamente apprezzamenti soggettivi (quali quelli inerenti alla visualità non libera e alla situazione di pericolo in concreto creata) riguardano, al contrario, circostanze irrilevanti ai fini dell'integrazione della violazione contestata. 5) Anche il terzo motivo è privo di fondamento. La questione della cauzione non risulta trattata nella sentenza impugnata; nè il ricorrente ha dedotto di averla specificamente dedotta in appello, trascrivendo, per la parte che qui rileva, il motivo di gravame. Si tratta, pertanto, di una questione nuova, non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Quanto alla dedotta difformità del modello utilizzato dalla Polizia rispetto a quello prescritto dalla normativa, si rammenta che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. 26-3-2003 n. 4459; Cass. 6-10-2004 n. 19979; Cass. 22-9-2006 n. 20707). Nel caso in esame, come è stato accertato dal giudice di merito, il verbale di contestazione notificato era idoneo a garantire il diritto di difesa, che infatti è stato agevolmente esercitato dall'opponente. 5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2015. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2016
# Massima: In tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.
*
# Titolo: Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 29/03/2022, n. 10062
# Sentenza: Svolgimento del processo che: U.F. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 354 del 2020 della Corte di appello di Trieste esponendo che: - aveva convenuto in giudizio D.G.S. e la Linear, s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni alla persona causati da un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto alla guida di un motociclo, urtato da un autoveicolo proveniente dalla sinistra, condotto dalla prima convenuta e assicurato con la seconda; - il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riducendo la quantificazione pretesa dall'attore, ma confermando la sua ricostruzione dinamica; - la Corte di appello, pronunciando sul gravame principale del deducente, sul "quantum", e su quello incidentale, sull'"an", della compagnia di assicurazione, accoglieva il secondo osservando, in particolare, che l'originario attore avrebbe dovuto dare la precedenza, non potendo ostare l'invisibilità del relativo segnale in quanto capovolto a 180 gradi, poichè il deducente viveva a poco più di un chilometro dal luogo del sinistro e, in difetto di prova contraria, doveva presumersi a conoscenza dell'obbligo di dare la precedenza in parola; resiste con controricorso la Linear Assicurazioni s.p.a., che ha depositato altresì memoria. Motivi della decisione che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 C.d.S., comma 3, dell'art. 38 C.d.S., comma 2, degli artt. 145 e 146 C.d.S., del reg. att. C.d.S., art. 79, poichè la Corte di appello avrebbe errato fondando la sua decisione sulla sussistenza di un obbligo di dare la precedenza indicato con un segnale stradale accertato come invisibile all'utente della strada; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 116 c.p.c., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato e valorizzato la pretesa assenza di contestazioni della Polizia stradale alla D.G., invece documentalmente risultanti; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di valutare la tipologia delle lesioni, consistenti in una frattura scomposta alla gamba sinistra, subite dal deducente, ritenute compatibili con la dinamica del sinistro allegata al fine di ottenere la pronuncia risarcitoria come riconosciuto dal giudice di prime cure; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1, dell'art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe motivato in modo conclusivamente indecifrabile attese le omissioni e visti gli errori di apprezzamento delle prove evidenziati nelle precedenti censure; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.. Rilevato che: il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento dei restanti; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge: in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (Cass., 20/02/1998, n. 1782, Cass., 13/02/2009, n. 3660); parte controricorrente sostiene che la sentenza della Corte territoriale sia stata fondata anche sull'autonoma e non censurata ragione decisoria del comportamento negligente del conducente dello "scooter"; l'osservazione non trova riscontro negli atti; la locuzione presente a pag. 6, secondo capoverso, della sentenza gravata, secondo cui la condotta in parola si poneva "oltre che in violazione dell'obbligo di dare la precedenza anche come imprudente e negligente", rimane un'affermazione che non si traduce a ben vedere in specifici addebiti differenti, autonomamente rilevanti, atteso, in particolare, che l'occupazione della corsia di percorrenza riservata agli automezzi provenienti dalla sinistra, come quello antagonista rispetto all'originario attore, rimane inscindibilmente iscritta, nell'operata ricostruzione della dinamica, pur sempre nella prospettiva della mancata precedenza data, posto che quella occupazione era illegittima proprio perchè non supportata da uno proprio e speculare diritto di precedenza; ciò viene infatti confermato dai vari passaggi motivazionali successivi effettuati dalla Corte territoriale: pag. 6, ultimo capoverso; pag. 7, terzultimo e penultimo capoverso; in questa chiave il Collegio di merito ha concluso per l'addebito in termini di esclusiva responsabilità al conducente lo "scooter", con conseguente superamento anche dell'eventuale concorso di colpa pur nella forma presuntiva; il complessivo accertamento e la conseguente valutazione "in iure" della fattispecie dovranno dunque essere nuovamente svolti espungendo l'individuato errore di giudizio; spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste perchè, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Conclusione Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2022
# Massima: In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge; in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non già una forma di pubblicità - notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce.
*
# Titolo: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/08/2024, n. 21792
# Sentenza: Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 620-2019, il Giudice di Pace di Pisa rigettò l'opposizione di A.A. avverso il verbale della Polizia municipale di P di contestazione della violazione prevista al secondo comma dell'art. 148 del Codice della strada, per aver dato luogo ad una manovra di sorpasso senza accertare se altro veicolo alle sue spalle avesse già intrapreso la stessa manovra; con il verbale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 96,00 (di cui Euro 81,00 per sanzione ed Euro 15,00 per spese di notifica) e altresì irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida, ex comma 15 dello stesso articolo. 2. Con sentenza n.1189-2022, il Tribunale di Pisa rigettò l'appello di A.A., escludendo che la ricostruzione offerta dall'opponente fosse fondata su elementi logici prevalenti su quelli posti in correlazione dai verbalizzanti. 3. Avverso questa sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. Il Comune di Pisa non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., A.A. ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che gravasse su di lui la prova della dinamica del sinistro così come ricostruita in atto di opposizione, laddove la dinamica avrebbe dovuto esser dimostrata dal Comune quale amministrazione che aveva inflitto la sanzione. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché inconferente rispetto alla ratio decidendi e diretto ad ottenere una rivalutazione in merito dei fatti, invece precluso in questa sede di legittimità. Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non ha affatto invertito l'onere probatorio perché ha esaminato compiutamente la coerenza e la concordanza della ricostruzione operata nel verbale (dedicandovi le pag. da 5 a 8 della sentenza), correttamente applicando i principi del ragionamento presuntivo (peraltro qui non criticato nella sua articolazione) e si è limitato a sottolineare che l'opponente non ha offerto una ricostruzione dei fatti maggiormente convincente. Questo, invero, è il senso delle due frasi estrapolate dal ricorrente a sostegno della propria censura e, cioè, il rilievo che "l'appellante , d'altra parte, non ha offerto una ricostruzione dei fatti di valore logico altrettanto coerente o, meglio, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla tesi, già sostenuta in primo grado, per cui il veicolo precedente da tergo stesse avanzando ad una velocità elevata né ha dimostrato che quest'ultimo avesse tamponato il mezzo del medesimo appellante" e il successivo rilievo che "parte appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalenti, ma così non è stato". In entrambe le affermazioni come riportate, è evidente che esclusa è la valenza probatoria della ricostruzione diversa e ulteriore come offerta in opposizione, ma l'addebito è ritenuto provato prima ancora, perché la ricostruzione dei fatti contenuta in verbale è risultata comunque "convincente e condivisibile, in quanto sorretta da elementi logici congruenti e coerenti con i dati oggettivi rilevati dai medesimi operanti sul posto". In particolare, alle pagine precedenti, è stata riportata in dettaglio la ricostruzione della dinamica come effettuata in riferimento al riscontro dei punti di contatto tra le due autovetture e del posizionamento dei segni di frenata. 3. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Comune non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115-02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 31 gennaio 2024. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2024
# Massima: In caso di opposizione avverso un verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, è onere dell'opponente fornire una ricostruzione dei fatti che sia maggiormente convincente rispetto a quella contenuta nel verbale redatto dagli agenti accertatori, non essendo sufficiente contestare genericamente quanto asserito dall'amministrazione. Non sussiste inversione dell'onere probatorio qualora il giudice di merito consideri convincenti e coerenti gli elementi logici e oggettivi contenuti nel verbale di contestazione, richiedendo all'opponente una prova più convincente di una dinamica dei fatti differente.
*
# Titolo: Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/03/2017, n. 6506
# Sentenza: Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata in data 29 maggio 2015, ha rigettato l'appello proposto da D.M.N. avverso la sentenza del Giudice di pace di Mestre n. 818 del 2013 e nei confronti del Comune di Venezia. 2. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal sig. D.M. per carenza di legittimazione attiva del predetto, in quanto conducente del veicolo targato (OMISSIS), di proprietà della società Sotreva, e quindi non destinatario dei verbali di contestazione della violazione emessi a seguito di accesso in zona a traffico limitato, che erano stati, infatti, notificati alla indicata società. 3. Il Tribunale ha confermato la decisione, previa esclusione della nullità della sentenza di primo grado. 4. D.M.N. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. Resiste il Comune di Venezia con controricorso. 4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel senso del rigetto del ricorso e il Collegio condivide la proposta. 5. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e si contesta la valutazione riguardante il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, risulta manifestamente infondato. L'irrogazione nel caso di specie della sola sanzione pecuniaria, che vede come destinatario il proprietario del veicolo, non consente di riconoscere in capo al conducente non proprietario, quale è il sig. D.M., l'interesse ad impugnare la sanzione (si argomenta a contrario, da Cass. Sez. U, 13/03/2012, n. 3936 che ha riconosciuto sussistente l'interesse nel caso di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente). 6. Il secondo motivo, con il quale è denunciata l'erronea valutazione della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, risulta manifestamente infondato. Il Tribunale ha evidenziato che non vi era incertezza sulla identificazione del dispositivo, che era stato letto in udienza dal Giudice di pace, oltre che allegato al verbale d'udienza e riprodotto nella copia integrale della sentenza prodotta in appello. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017
# Massima: In tema di infrazioni al codice della strada, cui consegua l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, legittimato a proporre la relativa opposizione è unicamente il proprietario del veicolo e non anche il conducente non proprietario, siccome carente di interesse al riguardo.
*
Hai ricevuto una multa per questo motivo? Puoi valutarla gratis in pochi minuti con faccio ricorso.
Valuta la tua multaDocumenti correlati
Principio di tutela della vita e dell'integrità fisica degli utenti
Il Codice della Strada è strutturato per proteggere la vita e l'incolumità delle persone, imponendo obblighi come fermarsi in caso di incidente e prestare assistenza ai feriti, oltre a garantire la precedenza a pedoni e ciclisti. Questo principio si fonda sui diritti costituzionali e internazionali fondamentali. Le sanzioni per violazione di queste norme devono essere proporzionate e rigorosamente collegate a un reale pericolo per l'incolumità altrui.
Principio di gerarchia e prevalenza delle fonti di regolazione della circolazione
La legge stabilisce un ordine di priorità fra i segnali stradali: i semafori comandano sui cartelli, i cartelli sui segnali dipinti in strada, e gli agenti di polizia possono impartire ordini diversi da tutti questi quando necessario. Una multa è illegittima se il conducente ha seguito il segnale o l'ordine che aveva priorità, oppure se la segnaletica era confusa, contraddittoria o ingannevole per un automobilista diligente.
Principio di responsabilità dell'utente della strada
Chi è accusato di violare il Codice della Strada è responsabile solo se la sua condotta non rispetta gli standard di prudenza e diligenza che ci si aspetta da un conducente medio nella stessa situazione. La responsabilità è sempre personale e non può essere sanzionata una violazione se il comportamento era ragionevole e conforme alle cautele richieste dalle circostanze. Questo principio è fondamentale per impugnare una multa: se la tua condotta era prudente e conforme alle regole, la sanzione non dovrebbe essere irrogata.