Corte d'Appello Genova, Sez. II, 20/05/2006, n. 545
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
Non appare invocabile il disposto dell'art. 175, comma 6, C.S. che vieta la circolazione dei pedoni sulle autostrade, quando trova causa nella verificazione di un incidente che aveva coinvolto più veicoli, provocato l'ostruzione della carreggiata e reso necessaria la discesa dai veicoli degli occupanti di questi.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel novembre 1996 O.G., L.L. e O.A., "eredi del defunto O.P." (risulta in atti che i primi due sono i genitori del defunto ed il terzo ne è il fratello) convenivano davanti al Tribunale di Imperia M.C., B.G., R.S., S.S., Ass. G. S.p.A., S. Assicurazioni s.p.a. e S. s.p.a. Gli attori esponevano quanto segue: - verso le ore 10,15 dell'11.10.1993 O.P., procedendo alla guida della propria Ford Fiesta sull'autostrada dei Fiori A/10 in direzione levante, "all'uscita della galleria Cipressa" si trovava di fronte "alcuni veicoli fermi in coda coinvolti in un incidente"; - riusciva a evitare l'urto contro tali veicoli, arrestava la propria auto vicino alla "piazzola di sosta di emergenza" "e si portava verso l'uscita della galleria con l'intenzione di segnalare il pericolo alle autovetture che stavano arrivando"; - sopraggiungevano altri veicoli che riuscivano ad arrestarsi, quindi sopraggiungeva a velocità sostenuta una Citroen AX condotta dal M. (e di proprietà del B.) che, frenando bruscamente, sbandava sulla destra "urtando la barriera segnamargine della quale l'ultima palina staccandosi andava ad urtare O.P. fratturandogli la gamba sinistra"; - l'O. veniva quindi travolto dalla Peugeot 205 condotta dal R. e di sua proprietà, e infine nuovamente travolto dall'Alfa Romeo 164 condotta dal S. e di sua proprietà; - il decesso dell'O. era immediato; - nel procedimento penale il R. e il S. patteggiavano la pena, mentre il M. chiedeva il dibattimento. Gli attori, che non precisavano la veste di ciascuna delle compagnie assicuratrici citate in giudizio, concludevano chiedendo la condanna in solido delle parti convenute al pagamento di "quella somma che risulterà di giustizia". S., M. e B., costituitisi con unico atto, escludevano qualsivoglia responsabilità del M. sostenendo che nel momento in cui l'autovettura condotta dal medesimo giungeva in prossimità dell'uscita della galleria Cipressa (senza sbandare né urtare alcuna palina segnamargine), l'O. non si era ancora portato in prossimità di tale uscita. S. Assicurazioni opponeva che l'autovettura del S. era sopraggiunta quando il sinistro aveva già avuto la sua tragica conclusione; infatti, in un primo tempo l'auto condotta dal M. frenava, sbandava, urtava la barriera e provocava la frattura delle gambe dell'O., quindi la Peugeot del R., dopo aver sbandato e frantumato 19 metri di marciapiede, si sollevava dal suolo e investiva l'O. accasciato a terra travolgendolo, colpendolo agli arti e al capo e mandandolo altresì ad urtare contro il guard-rail e infine a rimbalzare sulla sede stradale (talché l'O. aveva ormai subito lesioni mortali). Successivamente si costituiva il S. il quale faceva proprie le difese di S. R. e Ass. G. S.p.A., costituitisi con unico atto, opponevano: - l'O. era stato colpito dalla Peugeot del R. quando già si trovava a terra immobilizzato con una gamba fratturata in conseguenza del precedente incidente causato dall'auto del M., donde il difetto di nesso causale tra la condotta del R. e l'evento; - la morte dell'O. era stata in ogni caso provocata dall'investimento da parte dell'Alfa del S., la cui ruota anteriore gli aveva cagionato lesioni craniche mortali; - era altresì ravvisabile colpa a carico dello stesso O. per aver percorso a piedi la corsia autostradale in violazione del disposto dell'art. 175 comma 6 C.C. Ammesse ed espletate prove per interpello e testi, la causa passava in decisione. Con sentenza n. 260/2000 il tribunale così provvedeva: - condannava R. e Ass. G. al pagamento di Lire 121.126.000 in favore di O.G., Lire 116.632.000 in favore della L., Lire 30.392.000 in favore di O.A., oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo; - condannava le suddette parti convenute a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori e compensava le spese tra gli attori e le altre parti convenute. Il primo giudice, valutate in particolare le risultanze dell'istruttoria penale, riteneva: - non provato l'assunto che l'O. avesse riportato lesioni a causa della condotta di guida del M.; - pienamente provata la responsabilità del R. poiché le risultanze processuali inducevano a ritenere mortali o quanto meno gravissime le lesioni provocate all'O. dalla Peugeot sopraggiunta a velocità elevatissima; - non era ravvisabile alcun concorso di colpa da parte dell'O.; - non si poteva ritenere provato che a cagionare morte dell'O. avesse contribuito la condotta di guida del S., pur essendo provato l'investimento dell'O. medesimo, gettato al centro della strada dalla Peugeot, ad opera dell'Alfa. Con atto notificato agli O.-L. nonché a S. e S. Assicurazioni il 25 gennaio 2002, O. e Ass. G. interponevano appello deducendo i seguenti motivi: - erroneità dell'esclusione del concorso di colpa della vittima; - erroneità dell'esclusione del concorso di colpa del S. nella causazione dell'evento mortale; - erroneità dell'omessa deduzione, dall'importo risarcitorio riconosciuto in favore degli attori, di quanto loro corrisposto nel corso del giudizio da S. Assicurazioni, e ciò sia per essere così stata attribuita una somma non richiesta in sede di p.c. (vizio di ultrapetizione, avendo il tribunale dedotto solo l'importo corrisposto da Ass. G.), sia per il fatto che G. e S. avevano riconosciuto, nelle rispettive conclusioni, di aver effettuato i versamenti senza alcun animo di rivalsa e/o di ripetizione, dovendosi per l'uno e l'altro fatto ritenere integrati gli estremi di "un negozio solutorio che supera qualsiasi problematica inerente all'accertamento della colpa in ordine alla causazione del fatto illecito generatore dell'obbligazione risarcitoria per cui sono stati versati gli acconti stessi". Gli appellanti concludevano chiedendo, fra l'altro, la condanna degli O.-L. a restituire a G. le maggiori somme indebitamente percepite. Gli O.-L. chiedevano la conferma dell'impugnata sentenza, osservando in particolare che la difesa di S. Assicurazioni aveva sempre respinto la configurabilità di responsabilità a carico del S. nella causazione della morte dell'O. e che la stessa difesa aveva in comparsa conclusionale precisato che l'importo corrisposto ai congiunti della vittima poteva essere qualificato danno morale per l'ulteriore strazio provocato al corpo della vittima stessa. Anche S. Assicurazioni e S. chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. Le parti precisavano una prima volta le conclusioni all'udienza del 23 settembre 2003, ma la Corte rilevava la mancanza in atti di parte della documentazione (prodotta da S.) presa in esame in primo grado. Acquisita tale documentazione, la causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. Motivi della decisione Nessuno dei motivi di appello merita, a giudizio della Corte, accoglimento. Il primo giudice ha escluso il concorso di colpa dell'O. così argomentando: - non appariva invocabile il disposto dell'art. 175 comma sesto C.S. che vieta la circolazione dei pedoni sulle autostrade, poiché nella specie la presenza dell'O. trovava causa nella verificazione di un incidente che aveva coinvolto più veicoli, provocato l'ostruzione della carreggiata e reso necessaria la discesa dai veicoli degli occupanti di questi; - la presenza dell'O. sulla sede autostradale era inoltre giustificata dalla necessità di segnalare la situazione di pericolo ai conducenti dei veicoli che stavano sopraggiungendo; - l'O. era d'altro lato rimasto sul lato della carreggiata, in prossimità del guard-rail e all'esterno della galleria. La difesa degli appellanti sostiene che nel momento in cui l'O. si trovava, poco prima di essere investito, all'uscita della galleria, il pericolo per i veicoli che stavano sopraggiungendo era ben all'interno della galleria stessa. Il collegio oppone come il fatto stesso che la Peugeot condotta dal R. sia stata vista uscire dalla galleria volando (testi M. e D.) dimostri che la situazione di grave pericolo riguardava la parte terminale della galleria e la successiva carreggiata esterna. Il primo giudice ha assolto il S., conducente dell'Alfa che incontestatamente travolse al centro della strada l'O. precedentemente investito dalla Peugeot, poiché a suo avviso non era possibile affermare che l'O. fosse ancora in vita allorché venne urtato dall'Alfa; nella sentenza impugnata si evidenzia, in particolare, che l'investimento da parte della Peugeot che scaraventò l'O. al centro della strada e lo colpì al capo (come dimostrato dal ritrovamento di capelli della vittima sull'auto) ben potrebbe averne causato il decesso immediato. La difesa degli appellanti sostiene, da parte sua, che la certezza dei due investimenti e l'incertezza delle conseguenze di ciascuno di essi dovrebbe indurre a presumere una pari incidenza degli stessi nella causazione del decesso dell'O. Il Collegio non condivide questa tesi. La responsabilità del R. in ordine al decesso dell'O. è assolutamente certa poiché il fatto stesso che l'O. sia stato scaraventato dalla Peugeot al centro strada esclude, in qualsivoglia ipotesi, che il successivo investimento possa essere considerato causa sopravvenuta e autonoma della morte dell'O. Ferma, dunque la responsabilità del R., è da ritenere fondato il dubbio espresso dal primo giudice circa la rilevanza causale, ai fini del decesso della vittima, del successivo investimento, e ciò proprio in considerazione dell'estrema violenza del primo impatto. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono che non sia stato dedotto dal quantum del risarcimento l'importo corrisposto nel corso del giudizio da S. Assicurazioni ai congiunti della vittima. Trattasi di censura non meritevole di accoglimento poiché l'attribuzione al R., da parte del primo giudice, della responsabilità esclusiva nella causazione della morte dell'O. postulava che l'integrale risarcimento del danno fosse a carico del predetto e di G., suo assicuratore. E' vero che gli attori chiesero la detrazione dall'importo liquidando in loro favore di quanto corrisposto da G. e S. Assicurazioni, ma ciò fecero sul presupposto che fosse accolta la loro domanda di condanna in solido di tutte le parti convenute. E, per altro verso, le conclusioni formulate da S. Assicurazioni perché quanto da essa versato fosse dichiarato equo e remunerativo, con reiezione di ogni ulteriore pretesa, presupponevano la corresponsabilità del S. che il primo giudice ha poi escluso. Allo stato, la questione della ripetibilità o meno della somma versata da S. Assicurazioni (si rileva che non risulta allegato in atto l'atto di quietanza) riguarda solo i congiunti della vittima e S. Assicurazioni medesima, non G. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra gli appellanti e gli appellati O.-L., laddove giusti motivi inducano a compensare le spese relative al rapporto tra gli appellanti e gli appellati S.-S. Assicurazioni. P.Q.M. La Corte, definendo il giudizio, così provvede: - respinge l'appello proposto da R.S. e Ass. G. S.p.A. avverso la sentenza n. 260/2000 resa fra le parti dal Tribunale di Imperia; - condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli appellati O.L. e litisconsorti le spese processuali di questo grado, liquidate in complessivi Euro 8.701,00 di cui 1.601,00 per diritti e 7.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge; - dichiara compensate fra le parti le spese processuali di questo grado relative al rapporto tra gli appellanti e gli appellati S. e S. Assicurazioni S.p.A. Così deciso in Genova il 30 novembre 2005. Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2006.
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