Tribunale Perugia, 04/06/2014, n. 1140
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice della Strada, è vietato da quest'ultimo l'uso del cellulare alla guida di un veicolo, atteso che esso obbliga il conducente a distogliere una mano dall'impugnatura del volante per portarlo all'orecchio, in tal modo creando una situazione di pericolo. Tuttavia, laddove risulti che il cellulare fosse tenuto semplicemente in mano dal conducente, è presumibile che la mano fosse sul volante, pertanto, in tali casi non è ravvisabile violazione dell'art. 173 del Codice della Strada.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione in appello, avverso Sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 3905/09, depositata il 9/10/09, la sig.ra F.V., obbligata in via solidale, premesso che il 7.11.2007 la Polizia Municipale di Corciano elevava n.5 verbali di infrazione a norme del cod. d. str., notificati a "G." Srl.; la stessa Sig.ra F., quale legale rappresentante di detta Società, ricorreva al Giudice di Pace di Perugia, chiedendo l'annullamento delle contravvenzioni ma il predetto magistrato onorario rigettava il ricorso, confermando gli accertamenti eseguiti, chiamava in giudizio dinanzi a questo Giudice di Tribunale il Comune di Corciano, chiedendo la riforma della sentenza con annullamento dei verbali di infrazione, come da conclusioni sopra trascritte. Si costituiva il convenuto Comune di Corciano che chiedeva la conferma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace, concludendo come sopra. In via preliminare e pregiudiziale, l'appellato Comune di Corciano chiedeva la nullità e/o inammissibilità dell'atto di impugnazione, essendo stato, lo stesso, depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale sotto forma di citazione in appello per l'udienza, indicata dall'appellante per il 10.7.2011, anziché con ricorso, essendo stato introdotto, con ricorso ex art. 204/bis cod. d. str., il primo grado del giudizio. L'impugnazione sarebbe stata pertanto proposta - secondo l'appellato - dopo la scadenza dei termini. In relazione a detta pregiudiziale, valgano alcuni giudizi espressi con Ordinanza del 19.6.2009 dalla Cass. Civ. Sez. II: "L'art.26 D.Lgs. n. 40 del 2006 ha introdotto significative modifiche in seno all' art.23 L. n. 689 del 1981, disponendo che, al Vo comma, le parole "ricorribile per Cassazione "siano sostituite da "appellabile", ed abrogando l'ultimo comma ("la sentenza è inappellabile")... ... L'introduzione del doppio grado di giudizio, non seguita da puntuali disposizioni di dettaglio ad hoc, consegna tuttavia, al Giudice d'Appello nodi interpretativi da sciogliere, concernenti, precipuamente, le regole di procedura da applicare: si tratta infatti di un intervento di riscrittura, che non passa indenne da imprecisioni determinate da un frettoloso iter legislativo". L'Ordinanza, dopo aver focalizzato le due tesi giurisprudenziali e dottrinarie, tra loro contrapposte, circa la possibilità di impugnativa della sentenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative, mediante ricorso o mediante citazione in appello, opta per la seconda forma di gravame: "Anche un certo filone della giurisprudenza di merito - si precisa nell'Ordinanza summenzionata - conclude in tal modo, facendo leva su quanto segue (cfr. es.: Tribunale di Verona 29.3.2007): a) la sicura natura di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello di cui agli artt.339 e segg. c.p.c. (cui va riconosciuta, dunque, naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito: cfr. in linea di principio Cass. n. 13564/2003); b) il conseguente primato del rito ordinario sui riti speciali, anche in secondo grado, laddove difetti - come nel caso - diversa volontà del legislatore, pure enucleabile dal combinato disposto degli artt. 40, 3c. e 359 c.p.c.. Verso la scelta ermeneutica in esame depongono essenzialmente due argomentazioni, frutto di una esegesi testuale: 1) In primis la disciplina ex art. 23 L. n. 689 del 1981 è espressamente sussunta sotto la rubrica "giudizio di opposizione" ed infatti è interamente disegnata attorno alla impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio (rectius: fondatezza della pretesa, sottesa al provvedimento).....Nel secondo grado, però, l'attenzione si sposta dal provvedimento amministrativo alla sentenza di Io grado, che diviene l'oggetto del giudizio, cosicché il rito disegnato dalla L. n. 689 del 1981 risulta inapplicabile, poiché riferibile solo ed esclusivamente al "giudizio di opposizione", non anche a quello di gravame. 2) In secundis, ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di IIo grado, lo ha fatto expressis verbis, come ad esempio per il rito del lavoro (v. art.433 c.p.c. e segg.). " Dalla lettura dell'Ordinanza della Corte Cass. di cui sopra, anche nella sola parte come sopra trascritta, emerge chiaramente che il D.Lgs. n. 40 del 2006, avendo affidato al Tribunale la competenza a decidere in sede di appello sulle sentenze del Giudice di Pace in tema di sanzioni amministrative, non ha risolto il problema del rito da osservare, affidando al Giudice di Tribunale "il nodo interpretativo da sciogliere" e responsabilizzandolo ad accertare, preventivamente, la legittimità del gravame. Questo Giudice fa sue le argomentazioni con cui la predetta Ordinanza optò per la citazione in appello, secondo il rito ordinario (artt.339 e segg. c.p.c.), così come si è attenuta l'odierno appellante. La sollevate eccezione pregiudiziale deve essere pertanto respinta. Parte appellante ha, a sua volta, eccepito l'erronea applicazione della vigente normativa sulla notificazione dei verbali di contravvenzione, poiché detta operazione, avvenuta per Posta, sarebbe stata affidata ad agenzia privata concessionaria. Con comparsa di risposta dinanzi al Giudice di Pace, ed ora dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Cordano ha eccepito, a fronte di tale contestazione, di non aver mai "esternalizzato" il servizio di notifica dei verbali di accertamento di illeciti amministrativi ed, a fronte di tale affermazione, spettava all'appellante indicare i documenti da cui poter ricavare la presenza di soggetto privato, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che avrebbe provveduto alle operazioni di notifica dei predetti verbali. Non avendo, parte appellante fornito alcuna più precisa indicazione in ordine alla presenza di terzi estranei, ed avendo invece, i documenti depositati indicato le "Poste Italiane" quale soggetto tenuto alla accettazione, recapito e spedizione dell'avviso di ricevimento, come stabilito dalla L. n. 8980 del 1982, anche detta eccezione deve essere respinta. Occorre allora, rigettate pregiudizialmente o nel rito le sollevate eccezioni, entrare nel merito dell'accertamento di illeciti amministrativi rilevati e verbalizzati, nonchè dei motivi di appello depositati. Dinanzi al Giudice di Pace il Comune di Cordano, difesosi senza l'ausilio di legale esterno, depositava, quale comparsa di risposta, una Relazione predisposta dal Comandante della Polizia Municipale, che aveva sicuramente attinto la dinamica dell'accaduto dagli agenti preposti al controllo del traffico. Alle h.9,15 del 7.11.07, e cioè in pieno giorno, gli stessi vedevano un conducente di veicolo che procedeva in modo irregolare, cambiando corsia senza rispettare le modalità di legge; nell'intimargli l'alt e, nel fermarlo, si accorgevano che lo stesso non aveva la cintura di sicurezza allacciata. Queste due prime infrazioni portavano alla richiesta dei documenti personali ed alla contestazione verbale delle infrazioni. Non priva di rilievo è la circostanza riferita dagli agenti: il conducente, identificato per Z.C., dava in escandescenze, tanto che gli agenti chiedevano l'intervento di pattuglia di supporto, che interveniva dopo alcuni minuti e anche la stessa era oggetto di espressioni ingiuriose. Per detti ultimi fatti esposti è stata interessata la Procura della Repubblica ed è pendente procedimento penale. L'attesa, per pochi istanti della pattuglia di supporto, consentiva la identificazione del conducente, del quale venivano annotati i dati personali, utili alla redazione dei verbali, dei quali gli agenti iniziavano la compilazione. Quindi riconsegnavano i documenti personali al conducente e. mentre gli sottoponevano i verbali di infrazione, invitandolo a sottoscriverli, lo Z. faceva ripartire l'auto, sottraendosi pertanto alla contestazione immediata, prevista dall' art.201 cod. d. str. Non si ravvisa in dette operazioni nessuna "contraddittorietà dei vari elementi contenuti nei verbali" (cfr. atto di citazione in appello, punto 3) e nessuna contraddittorietà appare nella seconda fase del "fatto storico". Il conducente, con i documenti in mano e già nel posto di guida, metteva in moto la vettura, senza allacciare la cintura. Tutto ciò appare chiaramente precisato in comparsa di risposta presso il Giudice di Pace, attraverso la già menzionata Relazione del Comandate la Polizia Municipale. Ciò che nell'istruttoria condotta presso l'Ufficio del Giudice di Pace e poi presso questo Tribunale appare anomalo è che Z.C., autore dei citati illeciti amministrativi a lui addebitati, e destinatario, unitamente alla responsabile, in via solidale, F.V., è rimasto sempre assente nel ricorso e nel successivo appello avverso le infrazioni, allo stesso contestate. La sua presenza e, soprattutto, la versione dei fatti che, se presente, gli sarebbe stata richiesta, avrebbe indotto i giudici ad una più approfondita indagine, anche, eventualmente, mediante confronto con gli agenti accertatori. Premesso che sino ad oggi, e cioè a distanza di oltre sei anni dal "fatto-storico" non risulta, a questo giudice, depositata querela di falso, ai verbali di infrazione, richiamati nelle conclusioni di parte appellante e contenenti le singole infrazioni commesse e le sanzioni previste sulla base delle norme del cod. d. str. violate, non si contrappone, da parte dell'appellante una diversa ricostruzione dei fatti. Infatti, né la manovra irregolare da parte del conducente, né la carenza di cintura di sicurezza, né lo stridore degli pneumatici e la presenza di apparecchio telefonico, appaiono formalmente smentiti nel ricorso al magistrato onorario e nell'appello a questo Giudice. L' appellante F.V., non si è premurata di chiarire i suoi rapporti con Z.C., né ha precisato se, a suo avviso, lo stesso si sia fermato all' Alt intimatogli, oppure se "la versione fornita dagli ufficiali verbalizzanti porta a ritenere che gli stessi non abbiano affatto fermato il mezzo, pur avendone la possibilità, essendo presenti in loco" (cfr. atto di citazione in appello, pag.7). Questo Giudice, all'esito dell'istruttoria ritiene insufficienti, irrilevanti e/o contraddittorie le argomentazioni di parte appellante avverso i verbali di accertamento della Polizia Municipale. I verbali contengono tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa e la notifica degli stessi è legittimamente avvenuta mediante notifica ex art.201 cod. d. str. attraverso l'Ufficio Postale, atteso che i casi di contestazione non immediata, previsti dall' art.384 D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di attuazione del cod. d. str.) rappresentano le principali ipotesi di impossibilità di una contestazione immediata, non avendo certo, il legislatore, ipotizzato la fattispecie in esame. Poiché qualche dubbio permane circa la redazione del Verbale n. 10007, per cui gli agenti avrebbero visto lo Z., allontanarsi rapidamente, facendo stridere gli pneumatici sull'asfalto, senza allacciare la cintura e facendo uso di apparecchio radiotelefonico, si fa rilevare che nel Rapporto del Comandante la Polizia Municipale, depositato presso il Giudice di Pace, si legge invece che il conducente "teneva in mano un cellulare". La ratio dell'art. 173 cod. d. str. ("uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida") è quella di vietare l'uso di cellulare, che obbliga a distogliere una mano dall'impugnatura del volante per portarlo all'orecchio. Se il cellulare è tenuto in mano, come si legge nel Rapporto, significa che la mano è sul volante, dunque il pericolo è inferiore e l'infrazione alla citata normativa non è prevista. Il verbale di accertamento di violazione n. 10007/2007 viene pertanto annullato e ciò determina una parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, oggetto di impugnativa. Tutti gli altri verbali di infrazione devono ritenersi legittimi, in mancanza di valide eccezioni sul merito dei fatti accaduti e contestati. I verbali non sono in contrasto tra loro. Parte appellante ha chiesto di valutare se alcuni di essi "possano rappresentare un'erronea, illegittima duplicazione di sanzioni e di considerare le predette infrazioni....riunite sotto il vincolo della continuazione..... "(cfr. conclusioni sopra trascritte). Tale valutazione, se illegittima, avrebbe dovuto richiamare, quanto meno, la normativa da applicare alle contestazioni rilevate dalla P.M. A questo riguardo l'unica norma che si avvicina alla fattispecie in esame è l'art.198/I c. cod. d. str., che, in pratica copia l'art.8 L. n. 689 del 1981.: ".....chi, con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo." Nel "fatto-storico" oggetto del presente giudizio non vi è stata un'unica azione e dunque la norma non è applicabile. Sarebbe stata invece applicabile il IIo comma dello stesso art. 8 L. n. 689 del 1981 ("alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi, con più azioni ed omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge"). ma tale principio, se pure inserito nel "Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative" è limitato alle sanzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e non già nella circolazione stradale. Concludendo, la sentenza del Giudice di Pace viene parzialmente riformata in quanto viene annullato il verbale di infrazione n. 10007 del 7.11.2007. Vengono invece confermati i restanti verbali n.10003, 10004, 10005 anch'essi redatti il 7.11.2007. Visto l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.(...) Al reguardo si rileva che Comune di Corciano si era difeso in proprio dinanzi al Giudice di Pace, sulla base di un atto di costituzione in giudizio rappresentato dal "Rapporto di Servizio" del Comandante la P.M. In sede di appello il Comune ha invece ritenuto di affidarsi ad un Legale esterno, ma non può farsi ricadere sulla controparte tale scelta, atteso che la materia trattata non comportava particolari difficoltà di carattere giuridico.(...) P.Q.M. Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento della impugnazione proposta ed in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 3905/2009, depositata il 09.10.2009, così provvede: - Annulla il verbale di infrazione n. 10.007; conferma i verbali di infrazione n. 10.003, 10.004,10.005 e 10.006, tutti redatti in data 07.11.2007; - Condanna Comune di Corciano, in persona del suo Sindaco pro-tempore alle spese del I grado di giudizio per Euro 775,00, oltre accessori di legge; Conclusione Così deciso in Perugia, il 10 aprile 2014. Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2014.
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