Giudice di pace Campobasso, Sentenza, 16/03/2021, n. 63
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
In tema di circolazione stradale, in presenza di valida e documentata certificazione medico-sanitaria attestante l'esenzione dall'obbligo di fare uso della prescritta cintura di sicurezza per incompatibilità dell'uso di detta cintura con le condizioni di salute, ricorre l'esimente di cui all'art. 4 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso del 21/05/2019 il sig. A.C. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. (...) dell'11/05/2019 emesso dalla Polizia Stradale di Campobasso , con il quale si contestava al ricorrente la violazione dell'art. 172, commi 1 - 10 del CdS, irrigandosi la sanzione amministrativa di Euro 83,00 e la sanzione accessoria della decurtazione di 5 punti della patente di guida. Nelle premesse del proprio atto il ricorrente riferiva che in data 11/05/2019, h.9,45 circa, si trovava a percorrere, a bordo della propria autovettura tipo Mazda Atv tg. (...), la S.S. 87, in agro di Guardaregia (CB) allorquando la Polizia Stradale di Campobasso contestava la violazione dell'art. 172, commi 1 - 10 del CdS, perché circolava alla guida del suddetto veicolo senza fare uso della prescritta cintura di sicurezza ed all'atto del contesto non esibiva alcuna documentazione valida che lo esentasse da tale obbligo. Si costituiva la Prefettura di Campobasso con comparsa di costituzione e risposta del 03/07/2019 ed insisteva per il rigetto del ricorso. All'udienza del 09/02/2021, precisate le conclusioni dal solo ricorrente, la causa veniva decisa come da separato dispositivo. Il ricorso va accolto per i motivi che di seguito si andranno a precisare. Il sig. A.C. , già portatore di handicap e beneficiario di specifiche agevolazioni - cfr. documentazione in atti - è affetto da grave patologia invalidante alla spalla destra, consistente specificatamente nella "lesione del tendine sovraspinoso". Tale grave patologia è stata, nel mese di Marzo 2019,oggetto di diagnosi e successiva certificazione medica da parte della C.C. "V.E. Srl", che fissava il ricovero per il giorno 05/05/2019 al fine di poter effettuare intervento di ricostruzione artroscopica - cfr. doc.ne in atti - nonché da parte del Medico Curante Dott.ssa A.C. , la quale con certificato del 01/04/2019,attestava "lesione del tendine sovraspinoso della spalla destra ed, in attesa dell'intervento chirurgico, riteneva non consigliabile l'uso della cintura di sicurezza in auto fino a quando il paziente sarà operato e successivamente riabilitato. - cfr. doc.ne in atti - Per sopravvenuti più gravi problemi di salute , dovendo il sig. A. effettuare urgente ed importante operazione medica, l'intervento chirurgico del 05/05/2019 alla spalla destra non si è potuto effettuare. Così la mattina del giorno 11/05/2019, l'istante non avendo alcuna persona familiare e/o amico che potesse accompagnarlo, da solo da Campobasso si recava a Bojano presso la C.C. "V.E. srl" esclusivamente per concordare con medici e struttura la nuova data dell'intervento chirurgico. Sulla strada del rientro in agro di Guardaregia gli veniva contestato, da parte della Polizia Stradale di Campobasso, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza ed il sig. A. dichiarava "ho sbagliato", non avendo con sé la documentazione sanitaria comprovante la anzidetta patologia. Tuttavia gli accertatoli, in violazione della lettera e dello spirito della norma, procedevano ugualmente alla contestazione , senza consentire al ricorrente di produrre la documentazione medico-sanitaria necessaria. Quanto appena esposto è stato puntualmente confermato dai testimoni escussi all'udienza del 08/11/2019, difatti: il sig. F.P., interrogato sui capi di cui al ricorso introduttivo, così rispondeva: " Si è vero, mi ricordo che il giorno prima il sig. A. mi chiese di poterlo accompagnare presso "V.E." di Bojano poiché doveva effettuare una visita ortopedica e non potetti però accompagnarlo....Ricordo che il motivo grave e sopraggiunto era un problema derivante dalla prostata che richiedeva un intervento più urgente". La sig.ra P.G., pure interrogata sui capi di cui al ricorso introduttivo, così rispondeva " Si è vero, tanto so perché lavoro presso la C.C. "V.E. srl " e mi chiese consiglio di un medico che poteva curarlo. Preciso che il sig. A. non si è operato presso la C.C.V. ....per quello che so io il sig. A. aveva dei problemi alla prostata il cui intervento era più urgente di quella della spalla". Per quanto sopra, si osserva che il fatto commesso dal sig. A. non rientra nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 172 CdS, in quanto presente valida e documentata certificazione medico - sanitaria attestante l'esenzione per incompatibilità dell'uso delle cinture con le condizioni di salute. Il fatto commesso dall'istante deve ritenersi e qualificarsi non antigiuridico, perché commesso in presenza dell'esimente di cui all'art. 4 L. n. 689 del 1981, essendosi trovato in stato di necessità a causa delle proprie condizioni di salute, riscontrate dal locale presidio ospedaliero accreditato e da medici convenzionati con l'azienda sanitaria locale, che in ragione della gravità, giustificano la incompatibilità della guida con l'uso delle cinture di sicurezza;.detta incompatibilità è precisa prescrizione medico - sanitaria (cfr doc.ne in atti). L'istante si limitava a recarsi con la propria autovettura presso la Struttura sanitaria ove avrebbe dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico e non avendo nessuno che poteva accompagnarlo, si è trovato in stato di necessità e nella oggettiva impossibilità di rispettare l'obbligo normativo di cui all'art. 172 CdS. La natura della controversia nonché le ragioni poste a fondamento della presente decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite. La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. P.Q.M. Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.C. con ricorso depositato in data 21/05/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il verbale di accertamento n. (...) dell' 11/05/2019 e con esso le sanzioni accessorie; 2) spese compensate. Conclusione Così deciso in Campobasso, il 9 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021.
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Art. 172
Conducenti e passeggeri dei veicoli devono obbligatoriamente indossare la cintura di sicurezza durante la marcia, mentre i bambini sotto 1,50 m di statura devono essere assicurati con un seggiolino omologato adatto al loro peso. Chi non rispetta questi obblighi rischia una multa da 83 a 332 euro, e in caso di recidiva entro due anni la patente può essere sospesa da 15 giorni a 2 mesi.
Cass. civ., Sez. II, 19/03/2007, n. 6402
Il passeggero che non usa la cintura di sicurezza può essere multato, ma non gli possono essere tolti i punti dalla patente: questa sanzione accessoria è vietata per i passeggeri. Chi ha ricevuto una multa per mancato uso della cintura con anche la decurtazione di punti può ricorrere per farsi annullare almeno la parte relativa ai punti, mantenendo però il pagamento della multa.