Art. 214-ter
Testo dell'articolo
Art. 214-ter Destinazione dei veicoli confiscati. 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato ((all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.)). Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell' articolo 214-bis. 2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.
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Art. 214
Il fermo amministrativo del veicolo è una sanzione che obbliga il proprietario a immobilizzare e custodire il mezzo a proprie spese, con applicazione di un sigillo; chi rifiuta rischia una multa da 774 a 3.105 euro e la sospensione della patente. Contro il fermo è possibile ricorrere al prefetto, e se il ricorso è accolto il veicolo viene restituito.
Art. 214-bis
L'articolo disciplina come vengono venduti i veicoli sequestrati o confiscati dalla polizia stradale: il custode che li tiene in deposito deve essere scelto tramite gara pubblica tra soggetti convenzionati con lo Stato, secondo criteri oggettivi legati al luogo e alla data del sequestro. La norma è rilevante perché regola le modalità trasparenti e imparziali di alienazione dei veicoli, tutelando il diritto dell'erario a ottenere il miglior prezzo possibile.