Gazzetta Ufficiale
Art. 209
Testo dell'articolo
Art. 209 Prescrizione 1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 209: - Il testo dell'art. 28 della citata legge 689/1981 (si veda in nota all'art. 194) è il seguente: "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Hai ricevuto una multa per questo motivo? Puoi valutarla gratis in pochi minuti con faccio ricorso.
Valuta la tua multa