Gazzetta Ufficiale
Art. 197
Testo dell'articolo
Art. 197 Concorso di persone nella violazione 1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
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