Giudice di pace Albenga, 17/12/2004
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
La lettera a) del punto 8.1.5. dell'A.D.R. 2003 (corrispondente al marginale 10260 dell'A.D.R. 1999) impone la presenza obbligatoria, a bordo dei veicoli che effettuano trasporto di merci pericolose, di due segnali di avvertimento alternativi (coni o triangoli o luci lampeggianti arancioni). Ne consegue che la presenza a bordo di uno di tali segnali esonera il trasportatore dall'obbligo di dotarsi degli altri.
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Testo della sentenza
Testo non disponibile.
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Art. 168
L'articolo 168 disciplina il trasporto su strada di merci pericolose, stabilendo che deve avvenire secondo le regole dell'accordo europeo e imponendo obblighi rigorosi di etichettatura, imballaggio e sicurezza dei veicoli. Chi trasporta queste merci senza autorizzazione o violando le prescrizioni di sicurezza è soggetto a sanzioni amministrative da 414 a 8.186 euro, con possibile sospensione della patente e della carta di circolazione. È importante conoscere questi obblighi perché le violazioni comportano anche sanzioni accessorie gravi, oltre alla multa economica.
Cass. civ., Sez. I, 01/08/2003, n. 11733
Un ricorso contro una multa per violazione dell'articolo 168 del Codice della Strada (trasporto materiali pericolosi) è inammissibile se non specifica con precisione quale norma è stata violata e quale sanzione viene contestata. La Cassazione ha ritenuto che il verbale dei vigili e il ricorso del Comune erano troppo generici nel riferirsi alla normativa ADR, senza identificare il preciso divieto infratto. Questo principio protegge l'automobilista: una multa mal motivata e priva di chiare indicazioni normative può essere annullata perché illegittima nel procedimento.