Gazzetta Ufficiale
Art. 137
Testo dell'articolo
Art. 137 Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida 1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali. 2. I competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
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