Gazzetta Ufficiale
Art. 49
Testo dell'articolo
Art. 49 Veicoli a trazione animale 1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. 2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Hai ricevuto una multa per questo motivo? Puoi valutarla gratis in pochi minuti con faccio ricorso.
Valuta la tua multa