Art. 1 - Principi generali
Testo dell'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam- era dei deputati in data 1 febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Principi generali. 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi. 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
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Il Codice della Strada è strutturato per proteggere la vita e l'incolumità delle persone, imponendo obblighi come fermarsi in caso di incidente e prestare assistenza ai feriti, oltre a garantire la precedenza a pedoni e ciclisti. Questo principio si fonda sui diritti costituzionali e internazionali fondamentali. Le sanzioni per violazione di queste norme devono essere proporzionate e rigorosamente collegate a un reale pericolo per l'incolumità altrui.
Principio di gerarchia e prevalenza delle fonti di regolazione della circolazione
La legge stabilisce un ordine di priorità fra i segnali stradali: i semafori comandano sui cartelli, i cartelli sui segnali dipinti in strada, e gli agenti di polizia possono impartire ordini diversi da tutti questi quando necessario. Una multa è illegittima se il conducente ha seguito il segnale o l'ordine che aveva priorità, oppure se la segnaletica era confusa, contraddittoria o ingannevole per un automobilista diligente.
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Chi è accusato di violare il Codice della Strada è responsabile solo se la sua condotta non rispetta gli standard di prudenza e diligenza che ci si aspetta da un conducente medio nella stessa situazione. La responsabilità è sempre personale e non può essere sanzionata una violazione se il comportamento era ragionevole e conforme alle cautele richieste dalle circostanze. Questo principio è fondamentale per impugnare una multa: se la tua condotta era prudente e conforme alle regole, la sanzione non dovrebbe essere irrogata.