Art. 163
Testo dell'articolo
- 1.È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
- 2.È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
- 3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173
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