Art. 183
Testo dell'articolo
- 1.Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
- 2.Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
- 3.I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
- 4.I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
- 5.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102.
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