Art. 64
Testo dell'articolo
- 1.I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)).
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