Cass. civ., Sez. II, 21/04/2008, n. 10323
Massime
I principi di diritto espressi dalla sentenza.
È illegittima la rimozione operata da una società di soccorso stradale di un ciclomotore posteggiato in area privata ma gravata da servitù di uso pubblico (nella specie portico condominiale) se non viene accertata dall'autorità amministrativa la violazione di un divieto al codice della strada.
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Testo della sentenza
Svolgimento del processo In esecuzione del contratto di prestazione d'opera stipulato con il Condominio di (OMISSIS), il Centro Soccorso Stradale (CSS) di Michele Delfiore e C. s.a.s. rimuoveva dal portico condominiale il ciclomotore di proprietà di S.P., ivi abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione di "proprietà privata - divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori. S.P., proprietario del ciclomotore, ritirava il mezzo, pagando la somma di L. 265.000 per spese di rimozione trasporto e custodia, e, deducendo l'illegittimità della rimozione in quanto operata da privato e non dall'autorità amministrativa all'uopo preposta, adiva il giudice di pace di Bologna per la condanna del CSS alla restituzione della somma, oltre al risarcimento dei danni. Con sentenza in data 11-21 marzo 2003 il giudice di pace di Bologna accoglieva la domanda e condannava il Centro di Soccorso Stradale di Michele Delfiore e C. s.a.s. alla restituzione a S.P. della somma di Euro 136,86, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio. Avverso detta sentenza il Centro di Soccorso Stradale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. S.P. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente denuncia mera apparenza ovvero contraddittorietà e perplessità dell'intera motivazione della sentenza impugnata, poichè risulta impossibile ricostruire il processo logico-giuridico seguito dal giudice di pace di Bologna, con una motivazione del tutto perplessa e contraddittoria, che rende dubbia la qualificazione giuridica delle posizioni soggettive e dei rapporti giuridici, che detto giudice ha posto a fondamento del suo iter argomentativo. Secondo il ricorrente il giudice di pace ha preteso "di poter configurare un atipico e non meglio precisato affievolimento del diritto di proprietà che deriverebbe da una servitù d'uso pubblico, - precisamente da un diritto di pubblico passaggio pedonale, - gravante sull'area del portico stesso" (cfr. ricorso a pag. 6). Il motivo è infondato. Non sussiste, infatti, un vizio di motivazione deducibile avverso la sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace in causa del valore che non superi i millecento euro (art. 113 c.p.c., comma 2). Il giudice di pace sul punto ha argomentato dell'esistenza di una servitù di pubblico passaggio su area privata, che attribuirebbe alla sola pubblica amministrazione il potere di disciplinare l'uso. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di risultanze probatorie documentali, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice di pace omesso di valutare il negozio autorizzativo, con cui il Condominio di (OMISSIS) ha incaricato la società ricorrente, in data 20 giugno 2001, di provvedere alla rimozione dei motocicli abbandonati sotto il portico condominiale. Il motivo è infondato. Il giudice di pace non ha affatto omesso l'esame del provvedimento condominiale, che autorizzava l'amministratore ad incaricare il Centro Soccorso di rimuovere i veicoli parcheggiati sotto il portico. Il giudice di pace ha ritenuto che siffatto potere spettava a ciascun condominio. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 Cost., art. 47 Cost., comma 2, e dell'art. 42 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la sentenza impugnata sostanzialmente disconosce il fatto che l'arbitraria invasione di un portico di proprietà privata determina, oltre una contravvenzione del codice della strada, anche la commissione di un fatto illecito ed una molestia al godimento dell'immobile. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e dell'art. 3 (uguaglianza dei cittadini) e art. 14 (inviolabilità del domicilio). I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, perchè manca una norma costituzionale per affermare il diritto della ricorrente; la quale non ha in alcun modo motivato l'asserita violazione degli artt. 3 e 14 Cost., nè ha spiegato come la sentenza impugnata possa avere violato il principio di uguaglianza dei cittadini o il principio di inviolabilità del domicilio, vertendosi su questione riguardante la rimozione, senza intervento della polizia municipale, di un motociclo da un portico gravato da una servitù di pubblico passaggio, che è cosa ben diversa dal domicilio. Erroneamente la ricorrente richiama l'art. 47 Cost., comma 2, che è norma programmatica, con cui si statuisce che la Repubblica favorisce l'accesso al risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, materia estranea alla presente causa. Infondato è anche il richiamo all'art. 42 Cost., secondo cui la proprietà privata è riconosciuta e garantite dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale, perchè il giudice di pace non ha mai messo in dubbio la proprietà del portico in capo al condominio. Respinto il ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008
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