Art. 51
Testo dell'articolo
- 1.La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. 2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)).
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